Passaggio di personale tra amministrazioni: niente indennità di specificità organizzativa ultraattiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2388 del 04.02.2026)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il personale trasferito ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001 ha diritto al solo assegno ad personam per il mantenimento del livello retributivo, senza cumulo con le indennità previste dal contratto collettivo dell’amministrazione di provenienza, la cui ultrattività è limitata al caso in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto.