Passaggio di personale tra amministrazioni: niente indennità di specificità organizzativa ultraattiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2388 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito da un’amministrazione a un’altra ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che rinvia all’art. 2112 cod. civ., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario. La temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, prevista dal terzo comma dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza esclusa nell’impiego pubblico contrattualizzato. Il dipendente trasferito può pretendere soltanto l’erogazione dell’assegno ad personam per colmare l’eventuale differenziale retributivo, ma non può cumularvi le indennità previste dal contratto collettivo dell’amministrazione di provenienza.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente passata dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aveva convenuto in giudizio l’amministrazione per sentir riconoscere il diritto a mantenere lo stesso trattamento economico e giuridico goduto presso l’ente di provenienza e, conseguentemente, a percepire l’indennità di specificità organizzativa prevista dall’art. 18 del contratto collettivo integrativo dell’amministrazione cedente, con decorrenza dal 2008.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 900,00 mensili. La Corte d’appello di Napoli, invece, aveva accolto il gravame del Ministero. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunciava l’errata individuazione delle domande oggetto del giudizio, sostenendo che la sua richiesta era diretta al mantenimento del livello economico-retributivo in godimento, non alla conservazione dell’indennità di specificità organizzativa dopo il passaggio. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ha rilevato che, dal tenore del ricorso introduttivo, la lavoratrice non contestava la quantificazione dell’assegno ad personam né la mancata inclusione in esso dell’indennità, ma pretendeva l’erogazione di tale indennità sul presupposto dell’ultrattività della contrattazione collettiva dell’amministrazione di provenienza. Si tratta di due azioni distinte: la prima fondata sulla violazione del divieto di reformatio in peius, con conseguente spettanza di un assegno riassorbibile; la seconda basata sull’assunto che il diritto alla voce stipendiale fosse entrato nel patrimonio del lavoratore al momento del passaggio.
Richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte ha ribadito che al personale trasferito si applica il contratto collettivo del cessionario e che l’ultrattività della contrattazione del cedente opera solo se il cessionario non abbia recepito alcun contratto, ipotesi esclusa nel pubblico impiego contrattualizzato. Ha inoltre chiarito che la previsione dell’art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, sulla conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento», non ha inteso introdurre un regime speciale, ma solo ribadire la continuità dei rapporti, con mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell’anzianità e della qualifica.
La Corte ha pertanto concluso che, nel passaggio tra amministrazioni, il dipendente può pretendere solo l’assegno ad personam, senza cumulo con l’indennità di specificità organizzativa. Dalla infondatezza del primo motivo è derivato l’assorbimento degli altri, incentrati sul mantenimento del trattamento economico, domanda non proposta in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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