Inammissibile per specificità il motivo di ricorso che parafrasi l’atto di appello (Cass. civ. n. 24578 del 09.08.2026)
È inammissibile, per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 4 e 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, invece di trascrivere il contenuto degli atti processuali, ne offra una personale e parcellizzata interpretazione, lasciando alla Corte il compito di individuare gli elementi del vizio dedotto.