Inammissibile per specificità il motivo di ricorso che parafrasi l’atto di appello (Cass. civ. n. 24578 del 09.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione di error in procedendo, pur legittimando il diretto esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura secondo il principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ. Tale principio esige la trascrizione essenziale e parziale degli atti processuali richiamati, non essendo sufficiente una loro personale e parcellizzata interpretazione. Il ricorso che, anziché riprodurre il contenuto oggettivo dell’atto, ne offra una lettura soggettiva orientata alla tesi della formazione del giudicato interno, è inammissibile. È altresì generico il motivo con cui si critica la quantificazione dell’indennità di occupazione senza titolo di un bene demaniale, qualora si limiti al richiamo di principi giurisprudenziali senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio intimava agli eredi di un concessionario di un suolo demaniale marittimo il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo successivo alla scadenza della concessione. Gli eredi proponevano azione di accertamento negativo del credito, eccependo la prescrizione quinquennale e contestando la natura demaniale dell’area. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non dimostrata la demanialità del terreno. La Corte di appello, invece, riformando la sentenza, rideterminava l’importo dovuto e condannava gli eredi al pagamento. Avverso tale decisione, gli eredi proponevano ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione del giudicato interno, la Corte ha rilevato che la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ. Tale onere, da leggersi alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), esige la trascrizione essenziale degli atti processuali richiamati, al fine di semplificare lo scrutinio della Corte. Nel caso di specie, il ricorrente aveva offerto una lettura personale e analitica dell’atto di appello, parafrasandone i passaggi senza riprodurne la testuale formulazione.
Inoltre, il richiamo alle pagine dell’atto di appello non è sufficiente a sanare la carenza, poiché l’atto non era stato allegato al fascicolo e un tale rinvio avrebbe impropriamente devoluto alla Corte il compito di individuare gli argomenti a fondamento della violazione. Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 28 cod. nav. e dell’art. 822 cod. civ., è stato ritenuto inammissibile in quanto, nonostante la formale evocazione del vizio di violazione di legge, la doglianza sottoponeva a critica la valutazione delle risultanze istruttorie, sollecitando un riesame del compendio probatorio estraneo al giudizio di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla quantificazione dell’indennità e alla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo i ricorrenti criticato il criterio di determinazione applicato dal giudice d’appello, fondato sull’art. 8 del d.l. n. 400/1993, e per la mancata riproduzione degli atti interruttivi della prescrizione. La Corte ha, infine, condannato i ricorrenti alla refusione delle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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