L’abusiva concessione di credito non determina la nullità del contratto di finanziamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 19276 del 11.06.2026)
La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria nella concessione di un finanziamento non determina, di per sé, la nullità del contratto per illiceità della causa, ma può generare solo responsabilità risarcitoria della banca a tutela della massa dei creditori.