Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 957 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente e non contrastata dall’amministrazione resistente, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata alla luce della manifestazione di volontà della parte che ha proposto il ricorso, la quale indica al giudice l’assenza di un’utilità concreta e attuale alla decisione. La declaratoria di improcedibilità non richiede una disamina del merito delle censure dedotte e prescinde dall’esito della controversia. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e della modalità di definizione del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la nota del 30.07.2021, con la quale la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa aveva comunicato la revoca del provvedimento agevolativo concesso a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lett. A), della L. n. 662/1996 e all’art. 15 della L. n. 266/1997. L’atto era stato preceduto dalla delibera del Consiglio di gestione del Fondo del 29.07.2021 e trovava fondamento nelle verifiche e nei controlli effettuati dal Gestore ai sensi del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 2.09.2015 n. 90794.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava una memoria, in data 22.04.2026, con la quale affermava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e chiedeva la declaratoria di improcedibilità. Il Ministero dello Sviluppo Economico, costituitosi in giudizio, non manifestava opposizione alla richiesta.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha rilevato che l’istanza di improcedibilità proveniva direttamente dalla parte ricorrente e che l’amministrazione resistente non aveva sollevato eccezioni al riguardo. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione del ricorso, dichiarandolo pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La pronuncia si fonda sul principio secondo cui la carenza di interesse può sopravvenire in ogni momento del giudizio, anche per effetto di una scelta unilaterale della parte ricorrente che non intenda più conseguire l’utilità richiesta con l’azione. In tale evenienza, l’improcedibilità costituisce l’esito processuale obbligato, senza che sia necessario esaminare il merito delle censure dedotte. Restano assorbite le questioni relative alla legittimità della revoca dell’agevolazione e ogni altra doglianza formulata nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della vicenda, che si è definita senza una pronuncia nel merito e a seguito di una rinuncia implicita all’interesse fatta valere in giudizio.

La decisione conferma che, nel processo amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche su istanza della stessa parte ricorrente, purché l’amministrazione non si opponga e non vi siano altri interessi pubblici o privati da salvaguardare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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