Definizione agevolata dei debiti e rottamazione quater: perfezionamento, estensione ai debiti non tributari e al coobbligato (Cass. civ. Sez. Un. n. 5889/2026)
Principi di diritto (Massima)
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) si realizza con il versamento della prima rata, con conseguente dichiarazione d’ufficio dell’estinzione del giudizio da parte del giudice. La procedura si applica anche ai debiti di natura non tributaria, purché risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In caso di solidarietà passiva, la definizione produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra cui l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del coobbligato non aderente.
Il Fatto
La s.r.l. aveva ottenuto un finanziamento di € 200.000,00 dalla banca, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, co. 100, l. n. 662/1996). In seguito all’inadempimento della società, la banca aveva attivato la garanzia e il Fondo aveva corrisposto l’importo di € 80.707,75, surrogandosi nel credito e affidandone il recupero ad Equitalia, che aveva notificato cartelle di pagamento ai fideiussori per la somma complessiva di € 83.301,12. I fideiussori hanno proposto opposizione all’esecuzione. La Corte d’Appello di Bari ha respinto il gravame, ritenendo legittima la riscossione coattiva. Uno dei fideiussori ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022 (rottamazione quater), presentando domanda e versando la prima rata. Le Sezioni Unite sono state investite delle questioni interpretative relative agli effetti processuali dell’adesione, all’ambito di applicazione della procedura e alla sua estensione al coobbligato non aderente.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente risolto il contrasto interpretativo sull’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, richiamando l’intervento chiarificatore del legislatore con l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (conv. in l. n. 108/2025), che ha stabilito che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima rata e che l’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice, dietro presentazione della documentazione attestante il versamento. La Corte ha escluso che l’estinzione possa dipendere dall’integrale pagamento del piano di rateizzazione, dando così continuità all’orientamento che privilegia la celere definizione del processo.
Quanto all’ambito di applicazione, la Corte ha affermato che la procedura di definizione si applica anche ai debiti non tributari, purché risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo indicato. Ha rilevato che la legge non opera distinzioni in base alla natura del credito, ma si fonda sulla modalità legale di riscossione a mezzo ruolo e sull’affidamento del recupero all’agente. La ratio deflattiva del contenzioso e di agevolare il recupero delle somme è ravvisabile in ragione del solo elemento oggettivo dell’affidamento del carico.
In tema di coobbligazione solidale, la Corte ha affermato che la definizione agevolata, per la sua natura giuspubblicistica e per l’identità del presupposto impositivo, produce effetti liberatori anche nei confronti del coobbligato non aderente. Ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori. Ha inoltre valorizzato la finalità legislativa di chiudere i rapporti pendenti e le azioni di recupero, che verrebbe frustrata se la definizione da parte di un coobbligato lasciasse intatto il rapporto impositivo nei confronti degli altri. L’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è quindi rilevabile anche d’ufficio e si estende a tutti i coobbligati, fermo restando il diritto di regresso ex art. 1299 c.c.
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