Parcheggi a pagamento, obbligo di riserva e sindacato sulla delibera di Giunta (Cass. civ. Sez. II n. 21824 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione, pur formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice e deve fornire, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre all’opponente compete la prova dei fatti impeditivi o estintivi. L’individuazione delle zone sottratte all’obbligo di riservare aree di parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, cod. strada, è rimessa alla Giunta comunale con deliberazione e costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, riconducibile all’ordinario potere di gestione del centro urbano e non a un potere eccezionale. Ne consegue che la delibera non è disapplicabile per motivazione apparente se contiene gli elementi idonei a delimitare le zone, restando il sindacato del giudice ordinario limitato ai soli vizi di legittimità.
Il Fatto
Un automobilista veniva sanzionato per aver sostato in un’area di parcheggio a pagamento, delimitata dalle strisce blu, senza esporre il tagliando di avvenuto pagamento. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione; il Tribunale di Catania, in riforma, annullava il verbale di accertamento, ritenendo che il Comune non avesse provato l’osservanza dell’obbligo di riservare, nelle immediate vicinanze degli stalli a pagamento, un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Il Tribunale disapplicava la delibera di Giunta comunale che aveva individuato la zona sottratta a quell’obbligo, reputandola affetta da motivazione apparente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 8, cod. strada e dell’art. 2697 cod. civ.; l’opponente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, perché entrambi involgono i limiti del sindacato del giudice sulle scelte di gestione del territorio urbano da parte dell’ente locale. Muovendo dal riparto dell’onere probatorio, la Suprema Corte ribadisce che, nel giudizio di opposizione, l’Amministrazione è sostanzialmente attrice e deve provare gli elementi costitutivi della violazione; l’opponente, invece, deve allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi.
Nella specie, l’opponente aveva allegato di non aver trovato spazi liberi nelle vicinanze del luogo della contestata violazione, deducendo la mancata riserva delle aree gratuite. Il Comune, sin dal primo grado, aveva prodotto la delibera di Giunta con cui, all’interno del centro abitato già delimitato, era stata individuata la zona sottratta all’obbligo perché interessata da intenso traffico.
Il Tribunale aveva disapplicato quella delibera per motivazione apparente, sul rilievo che non sarebbero stati indicati i presupposti dell’eccezione. La Corte ritiene che il potere di disapplicazione sia stato esercitato in modo scorretto. L’art. 7, comma 8, cod. strada esenta dall’obbligo di riserva le zone pedonali, le zone a traffico limitato e le zone «A» di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968, mentre il comma 9 demanda alla Giunta comunale la delimitazione delle altre zone di rilevanza urbanistica con esigenze particolari di traffico.
Tale attribuzione a un organo politico, e non tecnico, connota la scelta di ampia discrezionalità amministrativa, confinante con valutazioni di merito. La disciplina delle zone non soggette a riserva coinvolge interessi ambientali, culturali e di sviluppo del territorio, gli stessi in gioco nella gestione del centro urbano, dalla pianificazione urbanistica fino alla regolamentazione della sosta. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’individuazione delle zone non costituisce esercizio di un potere eccezionale che richieda particolari motivazioni o istruttorie.
La delibera richiamava la precedente delibera di perimetrazione del centro abitato e operava l’individuazione mediante cartografia, secondo l’indicazione dell’ufficio competente. Il provvedimento emanato a seguito di valutazioni ampiamente discrezionali, attinenti al merito amministrativo, non è sindacabile dall’autorità giudiziaria ai fini della disapplicazione se non per i soli vizi di legittimità, nella specie insussistenti. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’opposizione è rigettata, con condanna dell’opponente alle spese dei tre gradi.
Nota della Redazione
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