Esenzione Irpef sulla pensione del familiare di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 139 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali ivi previsti a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. La norma non richiede alcuna correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato. I rinvii alle legge n. 466/1980, legge n. 302/1990 e art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005 valgono esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici beneficiati. Ne consegue che l’esenzione Irpef spetta anche sulla pensione ordinaria e non solo sui trattamenti pensionistici privilegiati direttamente connessi all’evento.
Il Fatto
Il ricorrente, familiare superstite di una vittima del dovere, ha chiesto all’INPS il riconoscimento del diritto all’esenzione Irpef sulla pensione in godimento. La pretesa si fonda sullo status di equiparato e sulla disciplina dettata per le vittime del terrorismo, progressivamente estesa alle vittime del dovere.
L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, nel merito, il rigetto del ricorso. L’Istituto ha sostenuto che l’esenzione fiscale opererebbe solo sui trattamenti pensionistici privilegiati correlati all’evento, mentre la pensione del ricorrente è una pensione ordinaria priva di nesso causale con l’infermità contratta durante il servizio militare. All’udienza l’INPS ha rinunciato alla richiesta di integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha qualificato la questione come interpretativa dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016. L’INPS ne proponeva una lettura restrittiva, limitata ai trattamenti pensionistici privilegiati direttamente connessi all’evento che ha determinato lo status. Il ricorrente invocava invece la portata estensiva della disposizione.
La Corte ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui la lettera della norma impone di riferire l’estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. Dalla disposizione non emerge alcuna indicazione di una necessaria correlazione tra il trattamento e l’evento che ha fondato il riconoscimento dello status.
Il collegio ha poi esaminato i rinvii normativi contenuti nella disposizione, alle legge n. 466/1980, legge n. 302/1990 e art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005. Tali riferimenti sono funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non i trattamenti pensionistici beneficiati, poiché quelle norme non prevedono trattamenti pensionistici, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della speciale elargizione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici (Cass. civ., Sez. trib., 15023/2024, 15115/2024, 15121/2024).
Né una limitazione oggettiva poteva derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e l’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004 (Corte conti, Sez. Toscana, 17/2025, 18/2025). L’eccezione dell’INPS è stata quindi dichiarata infondata e la domanda accolta.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha accertato il diritto del ricorrente all’esenzione Irpef ai sensi dell’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento e ha condannato l’INPS a porre fine alla relativa trattenuta. Le spese di lite sono state liquidate applicando, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.c., lo scaglione per valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro, con la maggiorazione del 10% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, per un importo di 1.600,00 euro oltre accessori.
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Nota della Redazione
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