Incentivi funzioni tecniche esclusa la liquidazione contabile del servizio finanziario (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 56 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 209/2024, restano circoscritti alle attività che si estrinsecano direttamente nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture. Le attività amministrative e contabili che presiedono alla liquidazione dell’incentivo, pur complesse, non integrano funzioni tecniche. Esse costituiscono la fase finanziaria che conclude il procedimento senza esserne parte costitutiva. L’ampliamento soggettivo e oggettivo operato dal decreto correttivo non altera tale perimetro, né la finalità della norma di valorizzare le professionalità interne e ridurre il ricorso a professionisti esterni.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sul fondo delle risorse decentrate, domandando se l’incentivo per le funzioni tecniche possa essere riconosciuto anche ai dipendenti del servizio personale e finanziario che curano la materiale liquidazione dell’incentivo.
L’Ente ha rappresentato la complessità delle attività svolte: i conteggi sul fondo, la verifica dei limiti individuali di spesa, la contabilizzazione secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci e l’imputazione delle spese alle singole procedure. A sostegno ha richiamato due pareri del Ministero delle infrastrutture, dai quali ha tratto la conclusione che la materia rientri nella discrezionalità regolamentare della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato i presupposti di ammissibilità del parere. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è stata presentata dal Sindaco attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il profilo oggettivo il quesito attiene alla contabilità pubblica ed è formulato in termini generali e astratti, coerentemente con gli indirizzi delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 e delle Sezioni autonome richiamate.
Nel merito, la Sezione ha ricostruito l’istituto come deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. Il decreto correttivo ha sostituito il riferimento ai «dipendenti» con quello al «personale», ha eliminato l’esclusione dei dirigenti e ha integrato l’elenco delle attività incentivabili con il coordinamento dei flussi informativi.
Tali novità non modificano la finalità della norma, volta a stimolare le professionalità interne e a evitare il ricorso a professionisti esterni. Soprattutto, non ampliano il perimetro delle funzioni incentivabili, che restano quelle inerenti alle procedure di affidamento ed esecuzione.
La Sezione ha quindi letto i pareri ministeriali nel senso che la collaborazione incentivabile è quella prestata in ausilio al responsabile unico del progetto nella gestione tecnico-amministrativa dell’intervento. Il rinvio alla discrezionalità dell’Ente vale solo a meglio precisare le attività di natura tecnica, non a estendere l’area degli incentivi.
Ne deriva che esulano dalle funzioni tecniche le attività amministrative che presiedono alla liquidazione, qualificata come fase contabile e finanziaria conclusiva del procedimento, ma non costitutiva dello stesso. La Sezione ha confermato l’indirizzo della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196/2023/PAR, non ritenendo di discostarsene, e ha concluso in senso negativo sul quesito.
Nota della Redazione
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