Inammissibile il parere sui criteri di quantificazione del danno erariale per interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 151 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere in materia di contabilità pubblica, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è inammissibile sotto il profilo oggettivo qualora interferisca con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna) ovvero non concerna l’interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile. Al di fuori delle fattispecie connesse all’attuazione del PNRR/PNC, per le quali l’art. 2, comma 1, della legge n. 1/2026 prevede condizioni speciali di ammissibilità, l’interferenza va valutata alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile, essendo sufficiente la sussistenza di profili di potenziale interferenza, senza necessità di richiedere alla procura erariale informazioni in ordine alla notificazione di un invito a dedurre.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Capua (CE), con nota del 29/04/2026, chiedeva alla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti un parere in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La richiesta traeva origine da una vicenda giudiziaria relativa all’utilizzazione impropria dell’autovettura di servizio, conclusasi con una sentenza di condanna in primo grado ai sensi dell’art. 314, comma 2, c.p., parzialmente confermata in appello.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30/03/2026, l’Ente aveva dato atto di non disporre di un regolamento interno recante parametri generali per la valutazione delle pratiche risarcitorie e aveva dato indirizzo di richiedere alla Corte dei conti un parere “in ordine ai criteri generali e ai principi utili ad impostare correttamente la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale dell’Ente”, con riferimento a danno emergente, danno da usura e danno all’immagine. L’Ente escludeva espressamente richieste di determinazione puntuale del quantum nel caso concreto o valutazioni su specifiche responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, ritenendola ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal legale rappresentante dell’Ente. Ha poi esaminato il profilo oggettivo, ricostruendo il quadro delle condizioni di accesso alla funzione consultiva elaborate dalla giurisprudenza contabile: il quesito deve avere carattere generale ed astratto, attenere all’interpretazione di una disposizione dal significato controverso e non interferire con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti.
La Sezione ha richiamato la legge 7 gennaio 2026, n. 1, con cui il legislatore è intervenuto sulla funzione consultiva della Corte dei conti. L’art. 2, comma 1, della predetta legge, nell’attribuire alle Sezioni regionali il potere di rendere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, ha circoscritto tale regime differenziato alle sole questioni connesse all’attuazione del PNRR/PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro e purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.
Il Collegio ha aderito all’orientamento della Sezione centrale del controllo di legittimità, secondo cui la soglia di valore, l’estraneità al controllo preventivo e l’assenza di un invito a dedurre costituiscono condizioni speciali di ammissibilità riferite esclusivamente alle fattispecie connesse al PNRR/PNC, non condizioni generali di ammissibilità del parere. Al di fuori di tali fattispecie, l’interferenza va valutata alla stregua dei criteri già elaborati dalla giurisprudenza contabile, essendo sufficiente la sussistenza di profili di potenziale interferenza.
Nel caso di specie, la Sezione ha escluso che la richiesta attenesse a fattispecie connesse al PNRR/PNC e ha rilevato evidenti profili di interferenza con la funzione requirente e giurisdizionale della Corte dei conti: la vicenda, relativa all’utilizzo improprio dell’autovettura di servizio, era stata oggetto di una condanna per un delitto commesso a danno della pubblica amministrazione, con conseguente obbligo di comunicazione al procuratore regionale ai sensi dell’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile e dell’art. 129 c.p.p..
La Sezione ha inoltre osservato che l’Ente non aveva indicato disposizioni dal significato controverso, ma chiedeva una sorta di vademecum sui criteri di quantificazione del danno erariale, tentando di coinvolgere la Corte nei processi decisionali dell’Ente. Ha pertanto dichiarato la richiesta inammissibile, per i profili di interferenza con la funzione requirente e giurisdizionale e per l’assenza di un dubbio interpretativo concernente una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità