Parere positivo sull’acquisizione di quota in InfoCamere da parte di Unioncamere (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 3 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’Unione regionale delle Camere di commercio acquisisce una partecipazione societaria è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. Il parere di conformità presuppone un’analitica motivazione che dia conto della necessità della società per le finalità istituzionali dell’ente, delle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’esiguità dell’importo della partecipazione e la gratuità dei servizi offerti dal socio consentono di ritenere soddisfatti i requisiti motivazionali richiesti, anche in presenza di un’operazione riconducibile al modello dell’in house providing.

Il Fatto

Con pec del 5 dicembre 2024, il Segretario generale di Unioncamere Puglia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della l. n. 118/2022, la delibera della Giunta n. 23 del 22 novembre 2024. L’atto ha ad oggetto l’acquisizione di una quota sociale di InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane, per un valore unitario di € 3,10. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente, con verbale n. 6 del 3 dicembre 2024, ha ritenuto i servizi offerti dalla società funzionali alle attività istituzionali e ha espresso parere favorevole.

Con nota del 6 dicembre 2024, la Sezione ha chiesto all’ente una motivazione più dettagliata della maggiore convenienza economica, efficacia ed efficienza della scelta di acquisire la quota rispetto al ricorso al libero mercato. L’ente ha fornito riscontro con pec del 12 dicembre 2024, allegando il “listino” dei servizi erogati gratuitamente al sistema camerale. Unioncamere nazionale ha poi trasmesso, su richiesta informale della Sezione, chiarimenti sui profili del rapporto in house providing intercorrente tra InfoCamere e gli enti soci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce innanzitutto la natura del controllo, richiamando la funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che hanno declinato i parametri di valutazione della conformità dell’atto ai contenuti motivazionali dell’art. 5 T.U.S.P., nonché degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria.

Sul piano soggettivo, la Corte afferma che le Unioni regionali delle Camere di commercio, costituite ai sensi dell’art. 6 della legge n. 580/1993, sono amministrazioni pubbliche di tipo associativo e rientrano nel perimetro applicativo del T.U.S.P. poiché vanno ricomprese tra le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel territorio regionale”; la competenza a rendere il parere spetta pertanto alla Sezione regionale di controllo.

Sul piano oggettivo, l’operazione di acquisizione di una partecipazione diretta in InfoCamere è riconducibile al perimetro dell’art. 5, comma 3. La forma di società consortile è conforme ai vincoli tipologici dell’art. 3 T.U.S.P.; le Sezioni Riunite hanno riconosciuto alle Camere di commercio la possibilità di partecipare al capitale di una società consortile, precisando che il carattere imprenditoriale va declinato, per gli enti pubblici soci, nell’organizzazione con metodo economico e nella produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni partecipanti.

Lo statuto di InfoCamere prevede lo svolgimento dell’attività caratteristica in favore dei soci in misura superiore all’80% del fatturato, secondo il modello dell’in house providing di cui all’art. 16 T.U.S.P. I chiarimenti forniti hanno confermato che l’attività verso terzi è svolta in nome e per conto dei soci, con introiti acquisiti da questi ultimi e non dalla società, facendo così salvo il requisito della prevalenza.

Infine, la Corte verifica l’onere di motivazione analitica. La compatibilità con l’art. 4 T.U.S.P. è dimostrata dal fatto che InfoCamere, Camere di commercio, Unioni regionali e Unioncamere sono parti integrate del sistema camerale ex art. 1, comma 2, legge n. 580/1993. I requisiti di convenienza, sostenibilità ed economicità risultano rispettati in ragione dell’esiguità dell’importo di € 3,10 e della gratuità dei servizi elencati nel “listino”. L’esiguità dell’operazione esclude infine il contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il parere è reso in senso positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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