Conto del consegnatario di partecipazioni societarie: irregolare l’esposizione al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 22 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di partecipazioni societarie è irregolare quando espone il valore delle partecipazioni al criterio nominale anziché al metodo del patrimonio netto, o, per le partecipazioni inferiori al 20 per cento, al costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli. Il consegnatario di azioni non è mero detentore, ma gestore: il conto deve dare conto delle modalità di esercizio della gestione, delle direttive impartite e delle variazioni di valore. Sul piano formale, l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998 ha travolto il fondamento dei decreti che approvavano i modelli, ma i modelli 16 e 22 hanno contenuto identico: le Amministrazioni possono usare la lingua preferita. Il conto va depositato con la relazione degli organi di controllo interno.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2023, dall’agente contabile consegnatario delle partecipazioni societarie di una Comunità comprensoriale. Il magistrato designato all’esame del conto, con relazione n. 03/2026, ha rimesso gli atti al Collegio rilevando che l’esposizione del valore delle partecipazioni non corrispondeva al valore effettivo e attualizzato.
L’Amministrazione ha depositato in giudizio un nuovo conto rettificato, parificato con decisione del responsabile del servizio finanziario, ma anch’esso affetto da irregolarità: mancata approvazione dell’organo competente, omissione della relazione annuale, compilazione del modello 16 anziché del modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996, omessa motivazione della variazione in diminuzione di una partecipazione. Il conto espone i dati secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ufficio di consegnatario di azioni. Questi non è mero detentore, ma svolge un’attività di gestione: rappresenta l’Ente nelle assemblee, esercita i diritti connessi alla partecipazione, ne ha la disponibilità giuridica e non materiale. Il conto deve quindi contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, il motivo delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione e le direttive impartite.
Quanto al criterio di valutazione, la Sezione dà continuità al proprio orientamento: i valori aggiornati delle azioni vanno determinati, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di un’esposizione contabile veritiera e trasparente. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore durevoli. Il conto in esame, esposto al nominale, è dunque irregolare.
Sul conto rettificato depositato in giudizio la Corte è netta: oggetto del giudizio è il conto in epigrafe, e alcuna rilevanza può avere un diverso conto presentato successivamente. In chiave funzionale, però, il Collegio precisa che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione e vanno approvati dall’organo competente, dopo la sottoscrizione e la parificazione.
Sul modello da utilizzare, l’art. 337 della l.r. n. 2/2018 ha abrogato l’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo il fondamento normativo dei decreti che approvavano i modelli. In un’ottica sostanzialistica, tuttavia, i modelli 16 e 22 hanno contenuto identico, con la sola differenza che il modello 16 è bilingue. In ragione della peculiarità del territorio, dove la lingua tedesca è parificata a quella italiana, le Amministrazioni possono compilare il modulo nella lingua preferita.
Il conto va infine depositato con la relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., unitamente al monitoraggio delle quote di partecipazione. Il Collegio dichiara pertanto irregolare, senza addebito, il conto, e nulla dispone sulle spese.
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Nota della Redazione
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