Benefici contributivi ex art. 80 L. 388/2000: serve domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 203 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 80, terzo comma, legge n. 388/2000, sorge solo a seguito di apposita domanda amministrativa presentata all’INPS. L’accertamento di un grado di invalidità superiore al 74 per cento costituisce un mero presupposto di fatto del beneficio, non il diritto nella sua interezza. È pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso che chieda il solo accertamento del grado di invalidità senza che l’istante abbia richiesto in via amministrativa la maggiorazione contributiva, non essendo configurabile un’azione autonoma di mero accertamento di un elemento frazionistico della fattispecie costitutiva.
Il Fatto
Una insegnante in servizio alle dipendenze del Ministero dell’istruzione ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, chiedendo l’accertamento del proprio stato di invalidità in misura pari o superiore al 75 per cento. La domanda era finalizzata a ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio utile ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 80, comma 33, legge n. 388/2000, a decorrere dalla domanda amministrativa del 25 gennaio 2024 o dalla data accertata in giudizio.
La ricorrente contestava la valutazione della Commissione medica INPS che, con verbale del 31 maggio 2024, aveva riconosciuto un’invalidità del 50 per cento, ritenendo sottostimato il proprio complesso patologico. L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa volta a conseguire il beneficio contributivo, deducendo che l’istante aveva richiesto solo l’accertamento dell’invalidità civile e lo status di handicap.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha accolto l’eccezione preliminare dell’INPS, rilevando che l’istante, in sede amministrativa, si era limitata a chiedere il mero accertamento dello stato invalidante e non aveva richiesto il beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Solo con il ricorso giurisdizionale, nell’impugnare il verbale della Commissione, la ricorrente aveva rappresentato che l’accertamento era finalizzato al riconoscimento della maggiorazione contributiva.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la norma richiede che l’interessato presenti domanda amministrativa all’INPS (“è riconosciuto, a loro richiesta, il beneficio”), mentre l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento costituisce solo uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione (Cass. Sez. Lavoro n. 25395/2016). È stato altresì ribadito che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (Cass. Sez. Un. n. 27187/2006).
Il Giudice ha escluso che la circolare INPS n. 29/2002, nella parte in cui prevede la richiesta solo dopo il riconoscimento dell’invalidità, possa giustificare una diversa conclusione: la stessa, riferendosi a soggetti già riconosciuti invalidi, va comunque disapplicata ove interpretata nel senso di non consentire la presentazione congiunta del beneficio e della visita medica. La norma, infatti, impone all’invalido di presentare apposita istanza, chiedendo contestualmente l’accertamento del grado.
La soluzione è stata confortata dalla giurisprudenza contabile d’appello, che in analoghe fattispecie ha confermato l’inammissibilità per difetto di previa domanda amministrativa (Sezione II d’Appello n. 227/2024, che ha confermato la Sezione giurisdizionale Calabria n. 91/2021). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont. per la definizione del giudizio su questione preliminare.
Nota della Redazione
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