Controllo societario su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 146 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del parere preventivo di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione contenga l’analitica motivazione prescritta dall’art. 5, commi 1 e 2, Tusp e rispetti le modalità e i contenuti degli artt. 7 e 8 Tusp. Il sindacato riguarda esclusivamente i momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio, restando esclusi gli atti successivi alla predetta assunzione. Esso si articola nella verifica dei requisiti tipologici e finalistici, della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e della comparazione con le alternative gestionali. Il parere favorevole è subordinato alla persistenza in capo all’ente del monitoraggio e della salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, nonché all’indicazione della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui assume la partecipazione diretta nella costituenda società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino di riferimento. L’operazione consegue al provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha disposto l’affidamento del servizio alla predetta società per la durata di quindici anni, previa sua costituzione da parte dei comuni del bacino.

All’esito dell’operazione il Comune acquisirà la qualifica di socio per una quota pari al 14,53% del capitale sociale, con un conferimento di euro 65.366,94. La sottoscrizione della quota è subordinata al parere favorevole della Corte dei conti o alla decorrenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto senza pronuncia. La Sezione è chiamata a verificare la conformità della delibera all’art. 5, comma 3, Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la nuova funzione di controllo attribuita all’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5, comma 3, Tusp. Richiamando le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, si afferma che l’operazione si articola in due fasi: la prima pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; la seconda privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.

Il controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi e ha a oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta. La Sezione richiama altresì le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui il controllo riguarda i soli momenti di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, restando estranee le operazioni societarie straordinarie successive. La fattispecie rientra tra le ipotesi scrutinabili, giacché il Comune acquisisce la qualità di socio nella nuova società.

Quanto ai requisiti tipologici e finalistici, la Sezione rileva il rispetto dell’art. 3 Tusp, trattandosi di partecipazione diretta in società per azioni, e dell’art. 4 Tusp, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale. La scelta dell’affidamento in house è ascritta al Consiglio di bacino in forza della normativa statale e regionale in materia.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, distinta in oggettiva e soggettiva, la Sezione osserva che la delibera prende atto del piano economico finanziario asseverato, che evidenzia una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati, e che i fondi per l’acquisto delle quote sono stanziati nel bilancio di previsione. Manca, tuttavia, un’espressa indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica; permane in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica.

Sotto il profilo della convenienza economica e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Sezione ritiene assolto l’onere motivazionale mediante rinvio alla relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark. Infine, l’atto non risulta motivato quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere è pertanto positivo, allo stato degli atti, con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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