Inammissibile il parere sulla disapplicazione del principio di assorbimento nel CCNL (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 13 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, da intendersi anche in senso dinamico, purché la questione investa disposizioni di coordinamento della finanza pubblica e non si risolva in un mero riflesso finanziario. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che chieda se la Regione, mediante indirizzi, possa disapplicare una clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale di una società in house, incidendo sui costi del personale e sulle tariffe degli affidamenti. La legittimazione soggettiva del Presidente della Regione non viene meno per il fatto che gli effetti dell’indirizzo si producano nella sfera giuridica di un soggetto terzo, purché la richiesta sia giustificata dall’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente richiedente. Le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione dei contratti collettivi esulano dalla competenza consultiva della Corte, spettando tale funzione all’ARAN.

Il Fatto

Il Presidente della Regione Liguria ha rivolto alla Sezione regionale di controllo un quesito concernente la possibilità di emanare indirizzi nei confronti di una società in house operante nel settore ICT, di cui la Regione è socio di maggioranza. Gli indirizzi richiesti avrebbero dovuto consentire di derogare in senso più favorevole al personale rispetto al CCNL Metalmeccanico, disapplicando il principio di assorbimento degli aumenti individuali e dei superminimi negli aumenti dei minimi tabellari.

Il quesito nasce dall’incremento dell’indice IPCA registrato nel giugno 2023, cui ha fatto seguito un aumento proporzionale dei minimi tabellari; la società ha applicato gli aumenti nel rispetto del principio di assorbimento, con la conseguenza che i superminimi riconosciuti a parte del personale sono stati riassorbiti. La Regione ha rappresentato che ciò penalizza il personale in termini di potere di acquisto e potrebbe incidere sulla capacità attrattiva e di retention della società. La disapplicazione avrebbe peraltro effetti sui costi del personale e comporterebbe un aumento delle tariffe applicate ai soci negli affidamenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, la Corte osserva che questa è sottoscritta dal Presidente della Regione, titolare ai sensi dell’art. 121 Cost. della rappresentanza dell’ente, annoverato tra i soggetti legittimati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Non è ostativa la circostanza che la richiesta, pur provenendo da un ente legittimato, sia destinata a produrre effetti principalmente nella sfera di un soggetto terzo, non legittimato ad attivare la funzione consultiva. Richiamando la Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, la Corte ribadisce che la legittimazione permane quando il criterio orientativo si riflette nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché ciò sia giustificato dall’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente. Il presupposto è un interesse concreto all’orientamento interpretativo, ravvisabile ogni qualvolta il soggetto legittimato agisca per esercitare una sua attribuzione, anche di sola attività di indirizzo.

La richiesta è tuttavia inammissibile sotto il profilo oggettivo. La funzione consultiva è limitata alla materia della contabilità pubblica, i cui limiti esterni sono stati definiti dalle Sezioni nomofilattiche: essa non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsiasi attività degli enti territoriali con riflessi finanziari. La nozione dinamica di contabilità pubblica, elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/2010, non riguarda le materie in sé, ma le specifiche questioni interpretative di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.

Da qui la distinzione tra questioni riconducibili alla nozione dinamica e questioni con meri riflessi finanziari, che ne restano escluse. Il quesito della Regione appartiene a questa seconda categoria: esso non incide sull’interpretazione di norme di coordinamento, ma su un indirizzo regionale verso una società in house e sui suoi effetti economici sul personale e sulle tariffe.

A ciò si aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità: la richiesta concerne la possibilità di disapplicare una disposizione di un contratto collettivo. Per orientamento consolidato, conforme alle Sezioni riunite n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011 e alla Sezione delle Autonomie n. 5 del 2006, le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione dei contratti collettivi esulano dalla competenza consultiva della Corte, poiché tale funzione è attribuita all’ARAN. La Sezione conclude pertanto per l’inammissibilità oggettiva del parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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