Deposito tardivo della prova della notifica e inammissibilità dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 213 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la prova della notificazione dell’atto d’appello integra una condizione di ammissibilità dell’impugnazione. Il termine ultimo per il relativo deposito coincide con quello fissato dall’art. 88 c.g.c. e richiamato nel decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, non essendo prevista la possibilità di depositare la documentazione direttamente all’udienza di discussione, diversamente da quanto avviene nel processo civile. Il deposito tardivo della prova della notifica comporta l’inammissibilità dell’appello. Restano ferme la facoltà di depositare l’atto prima del perfezionamento della notifica per il destinatario e la necessità del successivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Esercito Italiano, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato diciassette anni di anzianità di servizio, ha chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con gli arretrati e gli accessori di legge. La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 178/2021 depositata il 15 luglio 2021, ha respinto il ricorso.

L’interessato ha proposto appello, invocando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021 e l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile, escludendo ogni profilo di ultrapetizione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio la questione di ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 180 c.g.c., norma applicabile anche ai giudizi pensionistici in forza del rinvio operato dall’art. 170, comma 3, c.g.c. ai Capi I e II della Parte VI del codice.

La disciplina dell’impugnazione contabile impone un duplice adempimento: la notificazione dell’atto, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte, e il deposito presso la Segreteria entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. È fatta salva la facoltà di depositare l’atto quando la notificazione si sia perfezionata solo per il notificante, con l’onere di produrre successivamente la documentazione comprovante il perfezionamento anche per il destinatario.

Il Collegio osserva che la locuzione “a pena di decadenza” è collegata testualmente al solo deposito dell’atto notificato e non anche alla produzione della prova della notifica. Tuttavia, nei giudizi contabili pensionistici l’udienza è già di discussione e il thema decidendum deve essere definito in via preliminare, senza che operi la possibilità, ammessa nel processo civile, di depositare la documentazione all’udienza di comparizione.

Il termine ultimo per il deposito della prova della notifica va quindi individuato nel combinato disposto degli artt. 191 e 88 c.g.c., che fissa il termine per la costituzione e il deposito di memorie e documenti non inferiore a venti giorni prima dell’udienza.

Nel caso concreto, il decreto presidenziale del 26 novembre 2024 aveva fissato il termine per il deposito di atti e documenti in venti giorni prima dell’udienza, scaduto il 25 giugno 2025. La prova della notifica è stata invece depositata il 7 luglio 2025, oltre il termine. L’appello è pertanto inammissibile, in linea con le pronunce della stessa Sezione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione su questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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