Partecipazioni societarie degli enti locali e valutazione prospettica delle perdite (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 154 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni di carattere finanziario che l’ente deve compiere al momento dell’acquisizione di una partecipazione societaria non possono limitarsi all’esborso una tantum determinato dall’acquisto della quota, ma devono avere carattere attuale e, nei limiti del possibile, anche prospettico, considerando la complessiva situazione finanziaria della società e i suoi possibili sviluppi. Gli artt. 14, 20 e 21 TUSP, pur riferendosi a situazioni in cui la partecipazione è già detenuta, esprimono una ratio applicabile anche alla fase dell’acquisto. Ne deriva che l’acquisto di una partecipazione in una società con perdite strutturali non appare conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e impone una motivazione rafforzata ai sensi dell’art. 5 TUSP.
Il Fatto
Un Comune montano, ricompreso tra i c.d. comuni salvaguardati in materia di gestione del servizio idrico, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sui limiti della possibile acquisizione di una partecipazione in una società a partecipazione pubblica operante nell’ATO di riferimento. La società, che gestisce il servizio idrico nell’ambito provinciale, ha richiesto l’omologazione giudiziale di un piano di ristrutturazione a causa di perdite accumulate rilevanti.
Il Comune teme che l’ingresso nella compagine societaria possa consolidarsi come pressoché forzato, con pesanti conseguenze sul proprio equilibrio finanziario, e chiede se e a quali condizioni possa assumere la partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene anzitutto ammissibile la richiesta sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, e sotto il profilo oggettivo, poiché il quesito investe la disciplina del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e la materia della contabilità pubblica in senso dinamico. Restano invece estranee al parere le questioni concrete sull’assetto dell’ATO e sull’eventuale obbligo di partecipare alla società ivi individuata.
Nel merito, la Corte ricorda che il TUSP subordina l’acquisizione e il mantenimento di partecipazioni al collegamento funzionale tra scopo societario e finalità istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 4 TUSP. I requisiti finanziari non sono elencati in modo analitico, ma si desumono dall’art. 5 TUSP, che impone una motivazione rafforzata dell’atto deliberativo di acquisto, da valutare anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Le Sezioni riunite, con la pronuncia n. 16/SSRCO/2022/QMIG, hanno chiarito che la sostenibilità economica dell’acquisto assume una duplice accezione: oggettiva, riferita alle caratteristiche dell’operazione, e soggettiva, riferita agli effetti sulla situazione finanziaria specifica dell’ente. In questa prospettiva vanno letti gli artt. 14, 20 e 21 TUSP: il divieto di soccorso finanziario, l’obbligo di piani di razionalizzazione e l’accantonamento al fondo perdite partecipate.
Da tale quadro la Sezione inferisce che le valutazioni finanziarie dell’ente devono essere attuali e prospettiche, poiché l’acquisto non si esaurisce nell’esborso iniziale. L’acquisto di una partecipazione in una società che presenta perdite strutturali non appare operazione conforme agli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche, secondo quanto già osservato da altre Sezioni regionali. Spetta all’ente la valutazione circa la sussistenza delle condizioni, da far confluire nella motivazione rafforzata prevista dall’art. 5 TUSP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.