Improcedibile l’appello per mancata comparizione dei difensori alle due udienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 107 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Se l’appellante, ancorché anteriormente costituito, non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se nemmeno alla nuova udienza l’appellante compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio. Il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 196 c.g.c. è accertato dal giudice sulla base della mancata comparizione dei difensori a entrambe le udienze. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di difesa ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato la sentenza con cui era stata respinta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, articolando censure fondate sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sull’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 e sul ricalcolo dell’i.i.s. in quota A, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e con arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione. L’Inps si era costituito, contestando nel merito le pretese e reiterando l’eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.

All’udienza del 16 gennaio 2025 i difensori dell’appellante non comparvero. La Sezione pronunciò ordinanza a verbale e rinviò la trattazione al 5 giugno 2025, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.; l’ordinanza fu trasmessa a mezzo pec ai difensori dell’appellante il 29 gennaio 2025. Nemmeno all’udienza del 5 giugno 2025 i difensori comparvero, mentre la difesa dell’Inps si rimise alle valutazioni della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione in via pregiudiziale, sul piano del rito, prima di ogni esame del merito. Il thema decidendum riguarda l’applicazione dell’art. 196 c.g.c., che disciplina le conseguenze della mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione.

La Sezione ricostruisce la fattispecie processuale in termini di doppia mancata comparizione. L’appellante si era costituito anteriormente, ma i suoi difensori non si sono presentati né all’udienza del 16 gennaio 2025 né a quella successiva del 5 giugno 2025, fissata proprio in funzione del rinvio.

Il Collegio dà atto che l’ordinanza di rinvio è stata trasmessa dalla Segreteria a mezzo pec ai difensori dell’appellante il 29 gennaio 2025, così realizzando la comunicazione prevista dalla norma. La regolarità di tale adempimento è il presupposto perché la seconda assenza produca l’effetto sanzionatorio previsto dalla legge.

Verificatesi le condizioni dell’art. 196 c.g.c., l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio. La Corte non esamina pertanto i motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla definizione in rito.

Quanto alle conseguenze economiche, le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in ragione della definizione in rito del giudizio; nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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