Richiesta di parere dal responsabile di settore è inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 275 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 è inammissibile sotto il profilo soggettivo quando proviene dal responsabile di un settore dell’ente locale, soggetto privo della rappresentanza istituzionale dell’Ente e non compreso tra gli organi legittimati dalla norma. La medesima richiesta è altresì inammissibile sotto il profilo oggettivo quando è preordinata a ottenere indicazioni sulla correttezza di uno specifico atto gestionale, e non l’interpretazione di norme e istituti di contabilità pubblica in termini generali e astratti. La funzione consultiva non può tradursi in una consulenza preventiva sull’operato amministrativo, né in una compartecipazione della Corte all’amministrazione attiva.

Il Fatto

La responsabile del Settore economico-finanziario di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una nota con cui rappresentava che un dipendente, prossimo al collocamento a riposo per pensione di vecchiaia, aveva maturato numerosi giorni di ferie non godute, avendo in passato recuperato gli straordinari anziché fruire dell’istituto. Il responsabile del servizio competente, per gli adempimenti connessi alle elezioni europee e amministrative, avrebbe intenzione di negargli in parte il godimento delle ferie residue.

Richiamato il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dall’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, la richiedente ha chiesto alla Sezione se la monetizzazione possa essere concessa o debba essere negata, se le ferie residue siano liquidabili in caso di diniego del godimento e, in caso affermativo, se il diritto riguardi l’intero monte ferie o solo quello maturato nell’anno in corso.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la verifica dei presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, richiamando gli indirizzi approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come integrati dalle deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010.

Sul piano soggettivo, la richiesta deve provenire dall’organo politico di vertice o dal rappresentante legale dell’Ente legittimato. Nel caso di specie essa proviene dalla responsabile del Settore economico-finanziario, soggetto che non è titolare della rappresentanza istituzionale dell’Ente e non rientra tra quelli indicati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La Sezione rileva inoltre che la richiesta non è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall’art. 123 della Costituzione e istituito nella Regione Veneto con l.r. 25 settembre 2017, n. 31, canale attraverso cui la norma prevede che le istanze siano di norma formulate.

Sul piano oggettivo, la richiesta deve attenere alla materia della contabilità pubblica e possedere i caratteri di generalità e astrattezza, non potendo riguardare fatti gestionali specifici né implicare valutazioni su comportamenti amministrativi o atti già compiuti. La funzione consultiva non può essere preordinata a ottenere indicazioni concrete per una specifica attività gestionale, poiché resta attribuita all’Ente ogni valutazione nel merito dell’attività amministrativa da porre in essere.

La Sezione richiama il proprio orientamento, espresso anche dalla Sezione di controllo per la Campania n. 26/2018/PAR e dalla Sezione di controllo per il Veneto n. 492/2015/PAR: le richieste che comportino valutazioni su casi specifici o atti gestionali determinano un’ingerenza della Corte nell’attività concreta dell’Ente e configurano una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza nell’espletamento delle funzioni magistratuali. Nel caso concreto la richiesta mira a ottenere un parere sulla correttezza di un atto gestionale, con ciò risultando inammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione alla richiedente e, per opportuna conoscenza, al competente Consiglio delle Autonomie Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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