Controllo Corte conti su acquisto partecipazione societaria: parere non ostativo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 261 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti una funzione di controllo preventivo sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, da esercitarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Il sindacato concerne la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il parere, ove negativo, non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a pubblicarle sul sito istituzionale. La valutazione di adeguatezza del piano economico-finanziario va condotta in chiave di proporzionalità rispetto al grado di complessità e alle dimensioni dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Pedemonte ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto di una quota di partecipazione in una società in house operante nel settore ICT, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale. L’operazione mira a superare la gestione in economia dei servizi informatici, resa problematica dalla dotazione organica ridotta e dalla mancanza di competenze tecniche specifiche.
L’ente ha corredato l’atto con la relazione ex art. 5 TUSP, la relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria della società, i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere del revisore. Il Comune ha inoltre precisato che, alla data del riscontro istruttorio, l’acquisto non si era ancora perfezionato.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla novella introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sull’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, il collegio qualifica tale funzione come attività di controllo collocata tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante strumenti societari.
Sul piano della competenza e del contenuto motivazionale, la Corte rileva che l’acquisto è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP, e mediante aumento di capitale con rinuncia al diritto di opzione, ritenuto ammissibile in forza dei principi espressi dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 34/2022/PASP.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Sezione osserva che la società è costituita in forma di s.r.l., in conformità all’art. 3 TUSP, e che l’oggetto sociale — produzione di beni e servizi strumentali nel campo ICT a supporto delle funzioni degli enti soci — si riconduce alle attività dell’art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e), TUSP. Il rapporto di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali risulta quindi soddisfatto.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue l’accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, da quella soggettiva, riferita alla situazione dell’ente procedente. Sotto il primo profilo, la documentazione prodotta, pur basata su proiezioni da riverificare, appare idonea a suffragare ragionevolmente il giudizio di sostenibilità, in considerazione della modesta entità dell’investimento. Sotto il secondo, il Comune ha conseguito risultati positivi di cassa e di amministrazione e ha inserito la spesa nel bilancio di previsione. La Sezione richiama l’ente al monitoraggio dell’evoluzione economica della società.
Sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, il collegio rileva che l’ente si è limitato a un richiamo generico, quando sarebbe stata opportuna una motivazione più dettagliata. La Corte ricorda i presupposti dell’art. 107 TFUE e il criterio dell’investitore privato, ma esclude che l’attività della società, di natura strumentale e sostanzialmente locale, possa incidere sugli scambi tra Stati membri. Su queste basi esprime parere non ostativo all’operazione, ordinando la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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