Indennità operative OO.I.S. escluse dalla base del trattamento di quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 73 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità di funzione e operative previste dall’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980 per il personale dei servizi di informazione non sono state abrogate dall’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. Le Sezioni riunite hanno escluso l’abrogazione tacita per incompatibilità, stante la specialità della disciplina rispetto alla legge generale di riforma pensionistica. L’art. 44, comma 1, della legge n. 124 del 2007 ha fatto espressamente salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza, consentendo l’ultrattività della previsione. Le indennità in questione assolvono una funzione di rimborso forfetario e omnicomprensivo dei disagi e pericoli connessi al servizio e non costituiscono base di calcolo del trattamento di quiescenza.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante inclusione nella base pensionistica dell'”indennità di funzione” o “operativa” di cui all’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dall’Amministrazione. Hanno domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze, oltre interessi.
Il presupposto della domanda era l’intervenuta abrogazione del d.P.C.m. n. 8 del 1980 da parte dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita. All’esito dell’udienza l’11/12/2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ritiene il ricorso infondato. La questione centrale riguarda la pretesa abrogazione del d.P.C.m. n. 8 del 1980 a opera della riforma pensionistica del 1995. Sul punto la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, che con la sentenza n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018 hanno escluso la dedotta abrogazione.
Le Sezioni riunite hanno anzitutto sottolineato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma del sistema pensionistico, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità.
Hanno poi ritenuto che la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli OO.I.S. giustifichi una certa discrezionalità nelle previsioni organizzative dei relativi servizi, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico. Tale natura funge da parametro interpretativo delle disposizioni adottate al riguardo, così da giustificare le indennità in questione, volte a coprire i disagi e i pericoli connessi all’attività svolta e aventi funzione di rimborso forfetario ed omnicomprensivo di ogni altro onere.
Infine, la riforma dei servizi di informazione intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nel disporre l’abrogazione della previgente legge n. 801 del 1977 e delle disposizioni interne e regolamentari in contrasto, ha espressamente fatto salve «le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi» (art. 44, comma 1). Ciò consente l’ultrattività della previsione dell’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato poi trasfuso nell’art. 103 del d.P.C.m. 8 aprile 2008 e nell’art. 105 del d.P.C.m. 23 marzo 2011.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite sono compensate, in quanto il ricorso era proposto quando non risultava ancora formato un orientamento consolidato sulla questione di diritto. Nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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