Cumulo gratuito e sistema retributivo: esclusa la valorizzazione dei contributi ENPAM (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 389 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo alle gestioni contenuto nell’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012 va riferito esclusivamente ai periodi assicurativi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima e la gestione separata, ovvero presso le gestioni di competenza INPS. L’estensione della platea dei beneficiari del cumulo gratuito operata dall’art. 1, commi da 195 a 198, legge n. 232/2016 ha inciso sul solo comma 239, lasciando inalterato il regime di calcolo pro quota di cui al comma 245. Ne consegue che i contributi versati presso una cassa di previdenza professionale non concorrono a determinare l’anzianità contributiva complessiva utile per l’applicazione del sistema retributivo. Diversamente opinando si realizzerebbe una non consentita doppia valorizzazione di periodi assicurativi eterogenei, in violazione della ratio dell’istituto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione erogata dall’INPS, ha impugnato il provvedimento di quantificazione del trattamento pensionistico, assumendo che l’ente avrebbe dovuto applicare il sistema retributivo anziché quello misto. A sostegno della pretesa ha dedotto di aver maturato oltre diciotto anni di contribuzione prima del 31 dicembre 1995, computando anche i periodi versati presso la cassa di previdenza professionale dei medici. Ha invocato la violazione dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 e il disposto dell’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012, chiedendo la rideterminazione della pensione e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze.

L’INPS ha contestato integralmente la ricostruzione, affermando la correttezza del proprio operato, e ha chiesto il rigetto del ricorso. Dopo lo scambio di memorie la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice prende le mosse dall’indirizzo più recente della locale Sezione di appello, che ha operato una rilettura sistematica delle norme sul cumulo; su questa base muta il precedente orientamento della Sezione. La questione dirimente riguarda l’interpretazione del comma 246, il quale dispone che, per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239.

La pretesa della ricorrente si fonda sulle modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 195 a 198, legge n. 232/2016, che hanno ampliato la platea dei beneficiari del cumulo estendendola agli iscritti agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. La Corte rileva però che la novella ha interessato il solo comma 239 e ha lasciato inalterati i commi da 240 a 246, e dunque il regime di calcolo pro quota. Il comma 245 preserva espressamente i sistemi di calcolo delle singole gestioni in relazione alle anzianità maturate al loro interno.

Il giudice ricorre all’interpretazione logica oltre che letterale, per assicurare coerenza interna alla disciplina: richiama sul punto Sez. III Centr., sent. n. 66/2020 e Corte cost. n. 85/2013. Il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni diverse, mediante la fictio del cumulo gratuito, è finalizzato al conseguimento del diritto a un’unica pensione, senza ridondare sulla misura della stessa. Il comma 246 va quindi riferito ai periodi maturati presso le gestioni di competenza INPS, purché non sovrapposti.

Argomento ulteriore è la perdurante possibilità di ricorrere alla ricongiunzione o alla totalizzazione: la tesi contraria condurrebbe a conseguire i medesimi benefici senza sostenere il relativo onere e senza il trasferimento della contribuzione, con duplicazione di utilità. La Corte precisa infine che il sistema retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 opera solo per i periodi maturati nelle gestioni INPS, per il richiamo al comma 6 del medesimo articolo; la diversità di trattamento rispetto ai liberi professionisti è ragionevole, data l’eterogeneità delle situazioni (Corte cost. n. 92/2009).

Il ricorso è pertanto respinto, avendo l’ente correttamente applicato il sistema misto, non avendo la ricorrente maturato diciotto anni di contributi presso le gestioni INPS. I contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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