Inammissibile il parere sulle modalità di calcolo del valore medio pro capite (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 79 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può tradursi in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che, formalmente diretta all’interpretazione dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 34/2019, sia in realtà volta a ottenere la definizione delle concrete modalità di calcolo del valore medio pro capite del trattamento accessorio e del relativo conteggio nelle annualità successive. L’onere di applicare le norme al caso di specie spetta esclusivamente all’amministrazione, restando riservata alla sua discrezionalità ogni valutazione di legittimità e opportunità del singolo provvedimento gestionale.
Il Fatto
Un Comune ha formulato richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, in relazione all’art. 33, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 34/2019. La disposizione prevede che il limite al trattamento accessorio del personale sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
L’ente ritiene insufficienti i chiarimenti resi dall’ARAN e dalla Ragioneria dello Stato e dubita delle modalità di determinazione di tale valore medio. Osserva che la sola rilevazione del personale in servizio al 31 dicembre 2018 potrebbe rivelarsi fuorviante, non rappresentando correttamente il personale che ha effettivamente partecipato all’utilizzo del fondo in quell’anno. Chiede quindi quale metodologia applicare per determinare il valore medio di riferimento e come procedere nel conteggio delle annualità successive.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo. Richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2020/QMIG, rileva che la legittimazione soggettiva esterna spetta, tra gli altri, ai Comuni, le cui richieste sono formulate di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, mentre quella interna appartiene al sindaco quale rappresentante legale dell’ente. La richiesta è pertanto ammissibile sotto tale profilo.
Sul piano oggettivo, la Corte ricorda che la facoltà di richiedere pareri è circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. Richiamando le Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 2010, osserva che tale nozione è ampia e comprende anche le materie connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa. Le regole sul pubblico impiego, contenute nel d.lgs. n. 165/2001, rientrano in tale perimetro, così come il vincolo posto dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, di cui la norma richiamata costituisce evoluzione applicativa. Il quesito rientra dunque, astrattamente, nella contabilità pubblica.
Il vaglio non si esaurisce però nella materia. La Sezione richiama la deliberazione n. 3/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie, secondo cui l’ausilio consultivo non deve tradursi in un’intrusione nei processi decisionali degli enti. È onere esclusivo dell’amministrazione applicare le norme al caso concreto, non potendo la richiesta essere diretta a ottenere indicazioni puntuali per la risoluzione di questioni afferenti all’attività gestionale. Ogni valutazione di legittimità e opportunità del provvedimento resta riservata alla discrezionalità dell’ente.
Nella fattispecie, l’applicazione al caso concreto della soluzione richiesta esaurirebbe l’attività gestionale dell’ente, il che conduce alla pronuncia di inammissibilità. La Corte richiama inoltre un precedente specifico, in cui, su quesiti analoghi relativi alla determinazione del numero dei dipendenti in servizio e alla quantificazione dell’aumento del fondo, era stata affermata l’inammissibilità delle domande volte alla definizione di procedure amministrative di competenza dell’ente, non richiedendo l’interpretazione di norme di contabilità pubblica.
La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile. Il parere è trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali e all’amministrazione richiedente.
Nota della Redazione
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