Uso dell’auto di servizio e finalità istituzionali: esclusa la responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 46 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebito utilizzo dell’autovettura di servizio, l’antigiuridicità della condotta va esclusa quando l’impiego del mezzo, comprovato da documentazione prodotta in giudizio, sia direttamente correlato alle competenze istituzionali dell’ente e alle funzioni del soggetto agente. La partecipazione a convegni, seminari e incontri attinenti alle materie di competenza dell’ente integra un collegamento diretto e immediato con le finalità pubbliche dell’amministrazione, non ravvisandosi quella estraneità alle finalità istituzionali che fonda la violazione del regolamento sul parco automezzi. Il venir meno dell’elemento oggettivo della fattispecie impedisce di configurare la responsabilità erariale e assorbe ogni ulteriore censura in ordine all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale aveva citato in giudizio il direttore generale di un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, contestandogli l’utilizzo dell’auto di servizio per finalità estranee all’incarico, con movimenti riconducibili a spostamenti tra abitazione e sede di lavoro e a viaggi personali. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato il convenuto al pagamento di una somma in favore dell’agenzia, ravvisando un quadro indiziario prevalente secondo il criterio del più probabile che non e ritenendo integrata la prova di un uso improprio del mezzo.
Avverso la decisione il direttore generale ha proposto appello, deducendo l’errata applicazione della disciplina sulle autovetture di servizio, la contraddittorietà della motivazione e, soprattutto, l’insussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo della responsabilità: la documentazione versata in atti dimostrerebbe che gli spostamenti erano ricollegabili a eventi istituzionali. La Procura generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha fatto ricorso al principio della ragione più liquida, valorizzando l’esigenza di sinteticità di cui all’art. 5, comma 2, c.g.c., che consente di esaminare il motivo idoneo a definire il giudizio anche in presenza di questioni logicamente prioritarie, alla stregua dei principi di economia processuale desumibili dagli artt. 24 e 111 cost. È stato così esaminato il motivo concernente la sussistenza della condotta illecita.
La Corte ha ribadito che la responsabilità amministrativa richiede una condotta illecita, un danno patrimoniale certo ed economicamente valutabile, il nesso di causalità, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e il rapporto di servizio tra agente e amministrazione.
Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto fondata la censura, rilevando l’errata valutazione delle prove documentali operata in primo grado. Dai documenti allegati alla memoria difensiva risulta che l’autovettura è stata impiegata per raggiungere luoghi in cui si sono svolti convegni, conferenze, seminari e incontri connessi all’acquisizione di informazioni su ipotesi di traffico illecito di rifiuti, nonché la registrazione di una trasmissione televisiva e la presentazione di un evento patrocinato dall’ente.
Il Collegio ha quindi escluso di poter condividere l’assunto del primo giudice, secondo cui si sarebbe trattato di incontri non ufficiali e solo marginalmente riconducibili alle funzioni istituzionali. Al contrario, è stata riconosciuta la ricorrenza di un collegamento diretto e immediato tra le competenze istituzionali dell’agenzia, le funzioni direttoriali rivestite e gli eventi cui il soggetto ha preso parte utilizzando il mezzo di servizio. Di ciò costituisce ulteriore prova il fatto che le spese di partecipazione sono state oggetto di rimborso da parte dell’ente.
Venendo meno l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa, il Collegio ha assorbito le ulteriori censure. L’appello è stato pertanto accolto e la domanda risarcitoria respinta, con liquidazione delle spese legali a carico dell’agenzia, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., per entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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