Benefici ex art 1801 c o m per patologia contratta in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 180 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’incremento stipendiale previsto dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’amministrazione militare) sorge in capo al militare che abbia contratto la patologia in costanza di rapporto di impiego, ancorché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’ascrizione a categoria di pensione siano accertati dopo il congedo. Il momento genetico del diritto e la sua decorrenza devono collocarsi nel periodo di espletamento del servizio, non in quello di quiescenza. L’indennità integrativa speciale, invece, dal 1° gennaio 1995 non costituisce più emolumento accessorio separato: è assoggettata a contribuzione e partecipa al limite di valorizzazione pensionistica dell’80%. Gli arretrati pensionistici sono soggetti a prescrizione quinquennale, con decorrenza dal primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso.

Il Fatto

Un soggetto, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia chiedendo la riliquidazione della pensione privilegiata in godimento. La pretesa si articolava su tre profili: riconoscimento dell’indennità integrativa speciale in misura intera, applicazione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 e dei benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

L’I.N.P.S. si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza nel merito e, in via subordinata, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Ministero della Difesa non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero della Difesa, ritualmente notiziato, e ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S. La cessazione dal servizio militare è intervenuta nel 2014, dunque dopo il passaggio delle competenze in materia di liquidazione in capo all’allora I.N.D.P.A.P.

Sulla domanda di riconoscimento dell’indennità integrativa speciale in misura intera, il Giudice ha aderito all’orientamento consolidato della Sezione, confermato in appello, secondo cui già l’art. 15 della legge n. 724/1994 aveva stabilito che, dal 1° gennaio 1995, la pensione dei dipendenti pubblici si determina sugli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale. Ne consegue che detta indennità partecipa al limite massimo di valorizzazione dell’80%, previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti civili e dall’art. 54 dello stesso testo unico per i militari. La domanda è stata respinta.

Quanto ai benefici combattentistici, la Corte ha rilevato che la domanda è del tutto generica: il ricorrente non ha indicato a quale categoria della legge n. 336/1970 appartenga. Il motivo è stato respinto.

La domanda fondata sull’art. 1801 c.o.m. è stata invece accolta. La disposizione prevede un incremento stipendiale una tantum (2,50% per le infermità dalla I alla VI categoria, 1,25% dalla VII alla VIII) in favore dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il requisito richiesto è che la patologia sia stata contratta durante il servizio, non che l’ascrizione a categoria avvenga prima del congedo. Nel caso concreto l’avvio del procedimento di riconoscimento è avvenuto prima della cessazione dal servizio e l’infermità è stata ascritta alla VII categoria della tabella A, integrando il presupposto del beneficio.

Sugli arretrati la Corte ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985. Il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso all’I.N.P.S., avvenuta il 10 marzo 2025: sono prescritti i ratei anteriori al 10 marzo 2020. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite sono state compensate per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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