Richiesta di parere su incarichi legali inammissibile se per il caso concreto (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 10 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 non ha portata generale, ma è limitata alla materia della contabilità pubblica. Essa deve riguardare ambiti e oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può vertere su provvedimenti già adottati e non può interferire con le funzioni di altre magistrature o della stessa Corte. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che prospetti in modo estremamente specifico una questione concreta, sostanzialmente diretta a ottenere indicazioni utilizzabili per il caso di specie, implicando una diretta interferenza con l’attività di amministrazione attiva dell’ente e con la cognizione della magistratura contabile in sede di responsabilità erariale.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere in materia di disciplina contabile degli incarichi legali. L’ente ha rappresentato che il commissario straordinario di liquidazione, nel presentare il rendiconto delle spese sostenute per la gestione della procedura, non aveva dato evidenza di alcune spese legali ancora da sostenere.

Il Comune ha precisato di non aver mai ricevuto somme da accantonare per il conferimento di incarichi a legali e di non averle mai impegnate in bilancio. Ha quindi chiesto di conoscere le modalità di pagamento delle somme richieste dai legali che avevano patrocinato l’ente nei procedimenti giudiziali indicati nella domanda, rappresentando che tali somme avrebbero finito per costituire debiti fuori bilancio difficilmente sostenibili.

La Motivazione della Corte

Sotto il profilo soggettivo, la Sezione richiama gli indirizzi e i criteri generali sull’attività consultiva, che individuano in modo tassativo gli enti legittimati: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Per questi ultimi la richiesta va di norma inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ove istituito.

Nel caso esaminato il CAL regionale, pur previsto dallo Statuto, non è operativo per mancata adozione della normativa di dettaglio. Secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, condiviso dalla Sezione, la mancata operatività del CAL non preclude l’ammissibilità soggettiva. La richiesta è dunque soggettivamente ammissibile, essendo sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L.

Sul piano oggettivo, la Corte ricorda che la nozione di contabilità pubblica non si estende all’intera azione amministrativa con riflessi finanziari, ma è circoscritta al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, in una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dal bilancio ai relativi equilibri. La Sezione delle Autonomie ha poi indicato, tra i criteri di ammissibilità, il riflesso finanziario dell’atto sul bilancio e l’attinenza del quesito a una competenza tipica della Corte in sede di controllo sulle autonomie territoriali.

La Sezione riconosce che il quesito sarebbe ammissibile in astratto, poiché investe questioni rientranti nella materia della contabilità pubblica, già illustrate in un precedente della stessa Sezione regionale. L’esame si sposta però sul profilo funzionale.

Con la richiesta e la documentazione allegata viene prospettata in modo estremamente specifico una questione concreta, sostanzialmente diretta a ottenere indicazioni da utilizzare per il caso di specie. Un tale quesito implica la diretta interferenza con l’attività di amministrazione attiva rimessa all’ente richiedente e, sotto altro profilo, un eventuale riscontro sarebbe idoneo a interferire con la cognizione della magistratura contabile nella veste di giudice della responsabilità erariale.

Per questi motivi la Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere, restando in capo all’ente la responsabilità di governare la disciplina applicabile con riferimento alle singole fattispecie. Si dispone la trasmissione della deliberazione all’Amministrazione interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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