Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 340 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale del creditore, per intervenuta esecuzione del giudicato, determina la cessata materia del contendere, sempre che tale esecuzione risulti effettiva e sia richiesta o comunque non contrastata dalle parti. La compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trova giustificazione quando la riliquidazione sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, ma il pagamento delle somme sia seguito successivamente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva ottenuto da questa Sezione una sentenza con la quale era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 nella misura del 2,44 per cento. La sentenza, notificata e divenuta definitiva, non era stata eseguita dall’Inps.
Con ricorso del 1° agosto 2022, preceduto da diffida ad adempiere, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’Inps, costituendosi, ha rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione con determinazione del 28 gennaio 2022, con pagamento previsto sulla rata di febbraio 2023, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., alla pronuncia di questa Sezione con la quale era stata riconosciuta la riliquidazione pensionistica. In via preliminare, il giudice dà atto che il ricorso è stato preceduto dalla diffida ad adempiere trasmessa dall’interessato con PEC e che è stata depositata copia autentica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
L’Inps, in sede di costituzione, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo adottato — prima della proposizione del giudizio — il provvedimento di riliquidazione, sebbene con previsione del pagamento delle somme a decorrenza successiva. Il ricorrente, verificata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta.
Il Collegio, stante la concorde richiesta delle parti e la soddisfazione del sotteso interesse, dichiara la cessata materia del contendere. Sotto il profilo delle spese, la Corte osserva che la riliquidazione è intervenuta prima della proposizione del ricorso, mentre l’effettivo pagamento è seguito successivamente; tale circostanza giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
La pronuncia, emessa in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., dispone infine, d’ufficio, l’annotazione a tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.