Parere consultivo inammissibile se richiesto dal dirigente generale e non dal Ministro (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 10 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività consultiva della Corte dei conti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1 è attivabile esclusivamente dall’organo esponenziale dell’amministrazione richiedente, quale titolare della rappresentanza legale della stessa. Nelle amministrazioni centrali tale organo coincide con il Ministro, unico soggetto legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente nella sua unitaria e complessiva articolazione. La richiesta di parere sottoscritta da un dirigente generale, ancorché incardinato in una direzione generale di un dipartimento ministeriale, è soggettivamente inammissibile, non essendo il dirigente munito del potere di rappresentanza legale esterna dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Direttore generale reggente della Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, incardinata nel Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ha formulato istanza di parere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 1/2026, chiedendo di chiarire la corretta modalità di calcolo degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 nelle ipotesi di aumento del quinto e di opzione di proroga contrattuale, di cui all’art. 120, commi 9 e 10, del medesimo decreto.
L’istante, pur aderendo all’orientamento che parametra la base di calcolo all’importo posto a base di gara, ha rappresentato l’esistenza di divergenti interpretazioni, chiedendo alla Sezione di indicare la soluzione corretta per impiegare, in aderenza alle norme di contabilità pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle attività tecniche.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la propria competenza, affermandone la sussistenza con riguardo alla natura dell’istante, qualificabile come amministrazione centrale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. d), 2, comma 1, lett. c), e 6 del d.P.C.M. n. 84/2015. La direzione generale richiedente è, infatti, articolazione centrale del Ministero della giustizia, rientrando pertanto nel perimetro delle amministrazioni legittimate a richiedere pareri alla Sezione centrale del controllo di legittimità.
Il Collegio ha poi esaminato il profilo dell’ammissibilità soggettiva c.d. interna, ossia l’individuazione dell’organo titolato a promuovere l’istanza. Sul punto, ha richiamato i propri precedenti consultivi, secondo cui la legittimazione attiva spetta all’organo di vertice istituzionale dell’amministrazione, titolare della rappresentanza legale generale, e non alle singole partizioni organizzative interne, ancorché dotate di autonomia gestionale.
Tale conclusione è sorretta da argomenti testuali e sistematici: la lettera dell’art. 2, comma 1, della l. n. 1/2026 riferisce la legittimazione all’amministrazione nel suo complesso; il parallelismo con la funzione consultiva del Consiglio di Stato, riservata ai Ministri ex artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165/2001; la disciplina dell’art. 16, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, che attribuisce ai dirigenti generali la sola facoltà di richiedere pareri agli organi consultivi interni; infine, l’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, che individua nel Ministro il legittimato processuale delle amministrazioni statali.
Alla luce di tali coordinate, la sottoscrizione dell’istanza da parte di un dirigente generale, non rivestendo questi il ruolo di vertice esponenziale del dicastero, rende la richiesta inammissibile sul versante soggettivo, restando precluso l’esame del merito del quesito.
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Nota della Redazione
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