Parere sfavorevole per carenze motivazionali sulla convenienza economica dell’acquisizione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 213 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Tale controllo ha per oggetto la motivazione del provvedimento e si indirizza alla verifica della conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’art. 5, comma 1, esige una motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e alla gestione diretta o esternalizzata del servizio. Il parere è sfavorevole quando difetta una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house e l’affidamento a terzi mediante gara.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società operante nel settore dei rifiuti, tramite il gestore del servizio idrico integrato di cui il comune è socio. Alla deliberazione erano allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società target e uno schema di patto parasociale.

L’operazione si inserisce in un processo di aggregazione societaria promosso dal gestore idrico, con il parere favorevole della conferenza metropolitana, finalizzato alla razionalizzazione delle gestioni in house dei rifiuti nell’area metropolitana. Sulla medesima operazione sono pervenute cinquantatré richieste di parere di comuni, trattate congiuntamente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo, qualificandolo come attività di controllo peculiare di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022. Il controllo ha per oggetto l’atto deliberativo e si indirizza alla motivazione dello stesso, secondo un orientamento risalente della stessa Sezione.

Nel merito, l’operazione prevede l’acquisizione di una quota del 20 per cento del capitale sociale della target, con previsione di crescita al 38 per cento dal 2027 per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento richiamato ma non allegato. Il piano industriale prospetta un’espansione della gestione dei rifiuti in house su scala metropolitana, con un incremento progressivo della popolazione servita fino al 2035.

La Corte precisa che, pur non essendo l’affidamento del servizio contestuale all’acquisizione della partecipazione, questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni in house e alla riduzione delle società attive nel settore, con implicita ma chiara previsione dell’affidamento del servizio a partire dal 2026.

La Sezione accerta il difetto della motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016. Manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato, secondo l’orientamento espresso con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024. Nel provvedimento non è rinvenibile alcun quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, né una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara.

La Corte richiama la recente deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata, quando non siano rappresentati i costi annui stimati e i corrispettivi ordinari delle attività da affidare. Tali carenze sono ritenute assorbenti degli ulteriori profili critici, ivi compresa la coerenza dell’operazione con lo statuto del gestore, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione esprime pertanto parere sfavorevole e dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco, per la comunicazione al consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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