Responsabilità erariale per contributi formativi non stornati al Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 83 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di un piano di formazione professionale finanziato con contributi pubblici, qualificato come tale dalla normativa di settore e dall’accordo con l’impresa richiedente, è gravato dall’onere di comunicare all’Amministrazione tutte le spese oggetto di doveroso storno, sì da rendere la rendicontazione completa e veritiera. L’omessa comunicazione della nota di credito che riduce i costi rendicontati determina il mancato storno delle spese e la concessione di un contributo superiore a quello legittimamente spettante. Ne risponde, a titolo di concorso, anche l’impresa beneficiaria, la cui responsabilità non viene meno per l’avvenuta designazione del soggetto attuatore. Il danno erariale è gemmato dall’eccedenza di contributo erogato e integra un’ipotesi di arricchimento antigiuridico ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura regionale condotte causative di danno all’erario ascritte a una società di autotrasporti, al suo amministratore e legale rappresentante, nonché a un consorzio in liquidazione e al suo consigliere delegato preposto al settore formazione. Le condotte sarebbero emerse nell’ambito di un’ampia indagine nazionale denominata “Operazione Gordio”, in materia di contributi previsti dal D.M. 3 maggio 2012, n. 138, a favore delle imprese di autotrasporto aderenti a iniziative di formazione del personale.
La società avrebbe conferito al consorzio l’incarico di soggetto attuatore con scrittura privata, prevedendo un compenso pari al 10% dei costi ammissibili, con minimo di € 2.500,00 e decurtazione proporzionale in caso di riduzione del contributo erogato. Il consorzio avrebbe presentato la domanda di ammissione e, in data 9 maggio 2013, la rendicontazione definitiva. A fronte di una riduzione del compenso spettante, il consorzio avrebbe emesso una nota di credito, senza però comunicarla al Ministero: le spese rendicontate sarebbero rimaste superiori a quelle effettivamente sostenute, con contributo erogato in misura eccedente. La Procura ha citato i convenuti chiedendo la condanna solidale al risarcimento di € 700,63. Si è costituito il solo consigliere delegato, chiedendo la definizione con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Muovendo dall’art. 52, comma 1, R.D. n. 1214/1934, il Collegio valorizza una nozione funzionale e sostanziale di rapporto di servizio, indipendente dal titolo giuridico di affidamento delle risorse. È sufficiente che il convenuto si sia inserito in via di fatto nell’iter procedimentale di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale (Cass. civ., Sez. Un. n. 1994 del 2022). Il rapporto di servizio sussiste anche per gli amministratori di persona giuridica privata inseriti nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche (Cass. civ., Sez. Un. n. 20434 del 2009), e per chi, come il delegato, abbia inciso negativamente sulla realizzazione del programma nell’espletamento di un’apposita delega.
Nel rito, la Corte ritiene che, nonostante la mancata enunciazione delle conclusioni nei confronti del legale rappresentante, l’interpretazione sistematica dell’atto introduttivo, in coerenza con il principio antiformalista di cui all’art. 121 c.p.c., induce a ravvisare comunque l’intentio di promuovere l’azione erariale anche nei suoi confronti.
Quanto alla posizione del consigliere delegato, il Collegio richiama l’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, che ha introdotto il rito abbreviato con funzione deflattiva e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. Accertata l’assenza di un’ipotesi di doloso arricchimento e la congruità della somma, preso atto del regolare versamento, il giudizio è definito con sentenza non impugnabile, estinguendo il giudizio nei suoi confronti.
Nel merito, per gli altri convenuti, la Corte accerta l’accordo con cui fu conferito l’incarico di soggetto attuatore e la successiva presentazione della domanda e della rendicontazione. Alla rendicontazione non seguì però la comunicazione al Ministero della nota di credito, con conseguente mancato storno di spese. L’onere di comunicazione discende dal carattere rigorosamente professionale del soggetto attuatore, definito dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 83/2009 e dal D.M. n. 138/2012, oltre che dall’accordo e dal principio di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., nonché dai canoni di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
La responsabilità non viene meno in capo all’impresa beneficiaria e al suo legale rappresentante, che concorrono nell’illecito. Il danno erariale è gemmato dalla concessione di un contributo superiore a quello spettante; i convenuti sono condannati in solido al pagamento del residuo importo di € 350,32, oltre rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del contributo e interessi legali. Le spese di giudizio, non sussistendo i presupposti della compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., sono poste in solido a carico dei convenuti.
Nota della Redazione
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