Estinzione del giudizio contabile per integrale pagamento in rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 3 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile si perfeziona con l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento determinato dal decreto di ammissione, entro il termine perentorio fissato. Quando il versamento risulta tempestivo e regolarmente documentato, il giudice dichiara estinto il giudizio di responsabilità ai sensi del comma 8 della medesima disposizione. All’estinzione consegue la definizione del rapporto processuale senza ulteriore accertamento della pretesa erariale. Le spese del giudizio possono essere compensate in presenza della concorde richiesta delle parti.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige aveva promosso giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti che avevano rivestito, all’epoca dei fatti, il ruolo di membri pro tempore della Giunta comunale di un Comune, di un segretario comunale e di un direttore lavori, chiedendo il risarcimento complessivo di euro 30.639,97 in favore dell’ente locale.

Alcuni convenuti presentarono istanza di rito abbreviato, con parere positivo del Procuratore regionale, offrendo la somma di euro 765,99 ciascuno. Con decreto emesso all’udienza camerale del 04.12.2024 la Corte accolse la domanda e ordinò il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, fissando per la prosecuzione la successiva camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguardava la verifica dell’adempimento dell’obbligo assunto dai convenuti con l’accesso al rito abbreviato e, in caso di esito positivo, la conseguente estinzione del giudizio secondo il modello dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

La Corte ha esaminato la documentazione depositata dai convenuti nei termini fissati dal decreto. Le attestazioni del tesoriere comunale documentano il versamento integrale delle somme determinate, con causale specifica riferita all’adempimento del decreto stesso.

Il Collegio ha quindi ritenuto che il pagamento fosse tempestivo e regolarmente documentato. Tale adempimento integra la condizione cui l’art. 130, comma 8, ricollega l’effetto estintivo del giudizio di responsabilità contabile.

Le spese processuali sono state compensate, in ragione della concorde richiesta formulata dalle parti nel corso dell’udienza camerale e non contrastata dal Pubblico Ministero.

Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio nei confronti dei convenuti e manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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