Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’Inps nelle omissioni istruttorie (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 50 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso, manifestando così il superamento della posizione di contrasto e il venir meno della necessità di una pronuncia. La circostanza che la pretesa del ricorrente risulti in tutto o in parte soddisfatta in corso di causa non determina di per sé l’estinzione, ove manchino le conformi conclusioni. Ai fini della condanna alle spese rileva la soccombenza virtuale, che va valutata con riferimento al comportamento processuale delle parti e all’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza. Integra violazione dell’art. 156, comma 3, codice giustizia contabile la condotta del convenuto che, nel costituirsi, ometta di prendere posizione in maniera specifica sui fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, contribuendo in modo decisivo al protrarsi del processo.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del comparto scolastico e collocata a riposo dal 1° settembre 2018, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, sostenendo che sull’imponibile pensionabile non erano stati registrati redditi di importo rilevante, riferiti a più annualità di servizio. Aveva già ottenuto una prima ricostruzione nel 2021, che riteneva parziale, e un’ulteriore rettifica con l’inserimento di circa 11.500 euro di retribuzioni pensionabili. Ha agito quindi davanti alla Corte dei conti per ottenere la ricostruzione integrale della posizione, oltre ad arretrati, interessi e rivalutazione, e il risarcimento dei danni patiti per il disagio derivante dalla lunga vicenda.

L’Inps si è costituito eccependo che la liquidazione dei trattamenti dei dipendenti pubblici avviene sulla base dei dati retributivi trasmessi dalle amministrazioni datrici e che la competenza sulle denunce a variazione spetta agli istituti scolastici; l’Istituto potrebbe procedere a nuova riliquidazione solo a fronte dell’ingresso di nuove denunce.

La Motivazione della Corte

Il giudizio si è sviluppato attraverso molteplici udienze e ripetute ordinanze istruttorie. La Corte ha dapprima acquisito dall’Ufficio scolastico regionale la conferma dell’effettivo svolgimento dei servizi contestati e della loro trasmissione all’Inps. Successivamente, rilevata l’insufficienza delle denunce mensili analitiche e la mancata specifica posizione dell’Istituto, ha onerato il Mef di trasmettere i dati scorporati sottostanti le denunce, onde consentire all’Inps di individuare a quale voce si riferissero i singoli importi comunicati.

Preso atto del perdurante inadempimento, la Corte ha nominato commissario ad acta il Direttore regionale dell’Inps, con facoltà di delega, ordinandogli di prendere posizione sulle singole poste in contestazione e di ricostruire direttamente il trattamento. Solo a seguito di tale nomina l’Istituto ha depositato una ricostruzione dettagliata, rideterminando la pensione e rappresentando le criticità legate all’incoerenza delle informazioni pervenute da fonti diverse.

All’udienza del 9 maggio 2025 entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019) e un proprio precedente (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 87/2024), ha dichiarato l’estinzione del giudizio per le conformi conclusioni delle parti, manifestanti il superamento del contrasto.

Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto la prevalente soccombenza virtuale dell’Inps. Ha respinto l’assunto dell’Istituto secondo cui il proprio comportamento sarebbe stato condizionato dalle omissioni del datore di lavoro. L’Inps, nonostante le sollecitazioni, ha a lungo omesso di prendere posizione sui servizi contestati, contravvenendo all’art. 156, comma 3, codice giustizia contabile, e ha così contribuito in modo decisivo al protrarsi del processo, al punto da rendere necessaria la nomina di un commissario ad acta. La Corte ha quindi condannato l’Inps alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre al 15% per spese forfettarie, tenuto conto della complessità della vicenda e dello svolgimento del giudizio in sette udienze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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