Partecipazione indiretta in house senza analisi dell’alternativa: parere sfavorevole (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 192 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai parametri di sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica gravante sull’ente impone di dare conto delle ragioni e delle finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio. È pertanto non conforme la deliberazione che ometta una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’affidamento mediante gara, difettando il quadro economico di raffronto rispetto all’esternalizzazione e ai costi della gestione attuale. La carenza motivazionale è assorbente degli ulteriori profili critici dell’operazione.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società che gestisce il servizio di igiene urbana, tramite il socio unico gestore del servizio idrico integrato. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione societaria promosso dal gestore nell’area metropolitana milanese, finalizzato allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta.

Alla deliberazione sono allegati il piano industriale dell’operazione, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, lo statuto della società target e uno schema di patto parasociale. Nel medesimo periodo pervengono all’ufficio numerose richieste di parere di altri enti locali sulle rispettive deliberazioni di acquisto della stessa partecipazione, trattate in modo congiunto data l’unità dell’operazione e della documentazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il proprio intervento come attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, avente a oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e indirizzata alla sua motivazione. L’acquisizione della partecipazione non prevede, contestualmente, l’affidamento del servizio; il piano industriale prospetta però una rapida espansione dei comuni serviti nel decennio 2025-2035, con previsione implicita dell’affidamento a partire dal 2026.

La Corte rileva che l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio. Nel provvedimento in esame manca del tutto il quadro economico di confronto con l’ipotesi dell’esternalizzazione, così come difetta una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento, ribadito con la deliberazione n. 2/2024/PASP, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house e l’acquisto sul mercato. Il principio è confermato dalla più recente deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha reputato assorbenti le carenze motivazionali relative alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.

La Sezione osserva che l’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisizione, ma la partecipazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore, con previsione di affidamento a numerosi comuni già dal 2026 e di crescita progressiva degli abitanti serviti fino al 2035. Nonostante tali previsioni, né nella deliberazione né negli allegati si rinvengono elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house rispetto a quella attuale.

La Corte dichiara quindi assorbenti le carenze motivazionali e, in disparte la coerenza dell’operazione con lo statuto del socio e i profili del controllo analogo a cascata, esprime parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo, disponendo la trasmissione al sindaco per la comunicazione al consiglio comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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