Fondo Care Leavers: gestione delle risorse e criticità della sperimentazione (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 95 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento alla sperimentazione delle misure in favore dei Care leavers, finanziata a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà, la Sezione rileva che l’Amministrazione ha dato attuazione parziale e non sempre efficiente al programma. Il controllo mette in luce la necessità che l’ente deputato alla gestione disponga di strumenti propri di monitoraggio dati e non deleghi a terzi funzioni di propria competenza, quale la responsabilità per l’esatta esecuzione del progetto e la corretta gestione delle relative risorse.

Il Fatto

La sperimentazione in favore dei giovani che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine in ragione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è stata istituita dall’art. 1, commi 250 e 251, l. 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per il 2018, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, poi reiterato dall’art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2020, n. 178 per il triennio 2021-2023, per complessivi 30 milioni di euro. Le risorse sono collocate sul capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasferite alle Regioni, che le ripartiscono tra gli Ambiti territoriali sociali, con un cofinanziamento regionale pari al 20 per cento delle quote nazionali.

L’indagine della Sezione ha inteso verificare le modalità di utilizzo delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi, nonché l’efficacia del monitoraggio condotto dall’Amministrazione centrale rispetto ai soggetti attuatori.

La Motivazione della Corte

Sul piano finanziario, la Sezione rileva che dei 30 milioni di euro stanziati nel periodo solo 19,8 milioni sono stati concretamente distribuiti alle Regioni, con 53 decreti direttoriali. In ciascun esercizio è stata impegnata l’intera somma, ma la formazione costante di residui in conto competenza, in alcuni casi trasformatisi in economie, segnala un disallineamento tra programmazione e capacità di spesa. La procedura di attribuzione, inoltre, è stata disomogenea: solo per il 2019 il trasferimento è avvenuto in un’unica soluzione, mentre nelle annualità successive è stata frammentata per singole Regioni.

Quanto al cofinanziamento regionale, la Corte ne rileva le criticità: talune Regioni non hanno rispettato la quota del 20 per cento, e le risorse sono state in parte non utilizzate, considerate ultronee o confuse con quelle nazionali nella gestione di alcuni Ambiti, privi di una distinzione contabile adeguata.

Sul versante della governance, la Sezione esamina la Convenzione con l’Istituto degli Innocenti, stipulata l’11 marzo 2019 ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990 per un costo di 1,5 milioni di euro, a valere sugli Assi del PON Inclusione e non sul Fondo Care leavers. Il costo appare elevato e non correlato alle diverse fasi di attuazione, poiché il secondo triennio ha registrato numeri più contenuti rispetto all’avvio. L’attività di reporting è stata più statistica che finanziario-contabile, lasciando gli aspetti gestionali alla competenza ministeriale.

La Corte osserva che all’Istituto sono stati affidati compiti di evidenza competenza ministeriale, tra cui la responsabilità per l’esatta esecuzione del progetto, con una esternalizzazione di fatto di tali funzioni. Manca, inoltre, una verifica efficiente dell’Amministrazione sull’attuazione della Convenzione. Anche la Piattaforma informatica, pari a 800.000 euro, non ha gravato sulla quota Care leavers.

Il monitoraggio ha evidenziato ulteriori criticità: modelli di adesione compilati in modo parziale, incoerenza tra Tutor attivati e beneficiari, beneficiari privi dei presupposti, e mancata inclusione di comuni capoluogo di città metropolitane. La sperimentazione, partita con oltre un anno di ritardo, è stata temporalmente estesa ben oltre il sessennio originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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