Parere sfavorevole sulla partecipazione indiretta per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 238 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società è conforme solo se sorretto da una motivazione analitica che dia conto delle ragioni e delle finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Non soddisfa tale onere la deliberazione che ometta una valutazione comparativa della scelta del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. La carenza motivazionale in ordine all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata è assorbente e determina parere sfavorevole, a nulla rilevando che l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione quando questa risulti dichiaratamente ad esso preordinata.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo il proprio deliberato di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, acquisita tramite la società capogruppo del servizio idrico integrato di cui il Comune è socio. L’operazione si inserisce in un più ampio disegno di aggregazione societaria promosso dalla capogruppo, diretto alla realizzazione di un gestore integrato di area vasta nel servizio di igiene urbana dell’area metropolitana milanese.

Alla deliberazione sono allegati numerosi documenti, tra cui il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico e una fairness opinion. La questione giunge alla Corte nell’ambito della trattazione congiunta di nuove richieste di parere relative alla medesima operazione societaria, dopo quelle già definite nell’adunanza del 3 luglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura peculiare del controllo esercitato: l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 individua tempi, parametri di riferimento ed esiti dell’attività, che ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e si indirizza alla sua motivazione. L’oggetto dell’operazione consiste nell’acquisto di partecipazioni in una società attiva nell’igiene urbana, funzionale allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta, senza che l’acquisizione preveda il contestuale affidamento del servizio.

La Corte rileva che il piano industriale prospetta un’espansione significativa dei comuni serviti, con un impegno decennale dichiarato. La capogruppo acquisterebbe una quota del capitale sociale attingendo dal proprio Piano degli Investimenti, senza esborso da parte dei Comuni, ma la quota di partecipazione è prevista in crescita per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo richiamato ma non allegato.

Il fulcro del ragionamento è la carenza motivazionale. L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica circa le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Nel provvedimento in esame manca un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio in gestione in house rispetto ai costi attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara.

La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, confermato dalla deliberazione n. 2/2024/PASP e, da ultimo, dalla deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti gli ulteriori profili critici le carenze motivazionali relative alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa. Il carattere assorbente della censura opera anche quando l’affidamento non è contestuale all’acquisizione, se questa è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore.

Poiché nella deliberazione consiliare e negli allegati non è reperibile alcun elemento di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house rispetto alla gestione attuale, né un quadro di confronto con l’esternalizzazione, la Corte esprime parere sfavorevole. L’amministrazione che intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del discostamento, a darne pubblicità sul proprio sito istituzionale e a informarne la Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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