Pensione privilegiata: nesso causale non provato e rifiuto della CTU esplorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata presuppone la dimostrazione del nesso causale tra l’infermità e i fatti di servizio, il cui onere probatorio grava sulla parte ricorrente. Le mansioni ordinarie connesse al profilo professionale ricoperto e la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia non integrano, di per sé, la dipendenza da causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è sindacabile solo se la parte allega elementi idonei a incrinarne l’attendibilità. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere ammessa per sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio, pena il contrasto con il principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

Il Fatto

La parte ricorrente, già appartenente al ruolo della Polizia di Stato e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità dal 18 marzo 2013, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per l’infermità da cui è affetta, consistente in discopatie lombari multiple con radicolopatia.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nel 2015, aveva già escluso la dipendenza da fatti di servizio. Sulla base di quel parere, il Ministero dell’interno ha negato l’equo indennizzo con decreto del 7 novembre 2017, ritenendo la domanda anche intempestiva. Il provvedimento e il parere sono stati impugnati davanti al TAR, che ha respinto il ricorso con sentenza passata in giudicato. L’INPS ha quindi respinto l’istanza di pensione privilegiata presentata nel 2022, e la parte ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo la disapplicazione degli atti e il riconoscimento del diritto.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricorda anzitutto che la giurisdizione in materia pensionistica è piena sul rapporto, con la conseguenza che la domanda annullatoria resta assorbita dalla decisione sul rapporto stesso.

Nei confronti del Ministero dell’interno il ricorso è respinto per difetto di competenza dell’Amministrazione datoriale rispetto al procedimento pensionistico, essendo la materia attribuita all’Ente previdenziale. Il giudice applica il principio della ragione più liquida, risolvendo la posizione del Ministero indipendentemente dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

Nel merito, il giudice osserva che dalla stessa consulenza di parte emerge una predisposizione costituzionale all’affezione lamentata. Le mansioni descritte rientrano nelle ordinarie attività connesse al profilo professionale, senza che sia prospettato alcun fatto specifico e concreto idoneo a fondare il nesso causale.

La Corte esclude che la mera coincidenza cronologica tra servizio e insorgenza della patologia possa integrare la prova della dipendenza. Richiama, sul punto, la giurisprudenza contabile secondo cui lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di episodi specifici documentati, non può assurgere a fattore determinante o concausale dell’infermità.

Quanto alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio, il giudice esclude di poterla disporre ai sensi dell’art. 94 c.g.c.. Una simile attività non sarebbe volta a superare oggettive difficoltà probatorie, ma finirebbe per contrastare il principio dispositivo e pregiudicare la terzietà dell’organo decidente. Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero, mentre sono compensate verso l’INPS, in ragione della motivazione eccessivamente sintetica del parere endoprocedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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