Cessazione della materia del contendere per autotutela dell’INPS sull’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 59 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere è istituto applicabile in forza del rinvio dinamico che l’art. 7 c.g.c. opera alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi che elimininino ogni posizione di contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse concreto ed attuale alla pronuncia, richiesto dall’art. 100 c.p.c. fino alla decisione che conclude il processo. La rettifica in autotutela del provvedimento di recupero dell’indebito, adottata dall’istituto previdenziale, integra il fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate quando siano state decise soltanto questioni preliminari.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare cessato dal servizio per limiti di età, titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS aveva chiesto la restituzione di € 11.816,55, corrisposti in eccesso dal gennaio 2018 al settembre 2022. L’indebito traeva origine dall’esecuzione di una sentenza di condanna di primo grado, poi parzialmente riformata in appello, che aveva riconosciuto l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% sulla quota retributiva della pensione.
Secondo il ricorrente, gli errori di calcolo imputabili all’istituto rendevano irripetibile la somma di € 8.412,35, in applicazione dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che esclude la ripetizione dell’indebito pensionistico in assenza di condotta dolosa. L’INPS ha contestato l’errore e ha poi depositato, in corso di causa, una rettifica in autotutela del provvedimento di recupero, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che l’invito al chiarimento sulle divergenze di calcolo ha prodotto un esito positivo: l’amministrazione ha modificato autonomamente il provvedimento in termini corretti, con disposizione adottata dal direttore della sede INPS. È così venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti.
La Corte ha ricostruito l’istituto applicato. La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi che determinino il venir meno di ogni ragione di contrasto e, dunque, la carenza di interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. L’interesse deve permanere valido e persistente fino alla pronuncia che conclude il processo.
Il collegio ha affermato che l’istituto trova applicazione anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. A sostegno ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti e delle Sezioni unite civili n. 1048 del 2000.
Quanto alle spese, poiché sono state decise soltanto questioni preliminari, la Corte le ha compensate tra le parti, escludendo alcunché per le spese di giustizia ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973. Il provvedimento è stato adottato in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c.
Nota della Redazione
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