Parere tardivo della Soprintendenza e autonomia del diniego paesaggistico (TAR Abruzzo n. 506 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza reso oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 perde efficacia vincolante e non determina la formazione del silenzio assenso. L’amministrazione comunale è tenuta a decidere in piena autonomia, esplicitando le ragioni della propria determinazione, senza vincolo di motivazione per relationem. Il diniego di permesso di costruire adottato in esecuzione di una misura cautelare propulsiva non richiede la comunicazione dei motivi ostativi, poiché il procedimento riaperto su ordine del giudice non è ad iniziativa di parte.

Il Fatto

Una società ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per un edificio residenziale su un’area dichiarata di notevole interesse pubblico. Il Comune ha negato il titolo sulla base del parere negativo della Soprintendenza. La società ha impugnato il diniego deducendo la formazione del silenzio assenso sul parere e la carenza di motivazione.

Il Tribunale ha sospeso il provvedimento con ordinanza cautelare, ordinando il riesame. Il Comune ha confermato il diniego, ritenendo l’intervento ad elevato impatto paesaggistico sulla pineta storica. La società ha impugnato anche questo provvedimento con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il riesame disposto in via cautelare ha prodotto un nuovo provvedimento, sul quale si appuntano tutte le censure.

Quanto al primo motivo dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia eseguito la misura cautelare propulsiva. Il provvedimento di conferma dà conto di un’istruttoria articolata, con valutazione autonoma delle ragioni ostative e adesione alle conclusioni della Soprintendenza senza motivazione per relationem.

Anche la censura sui diritti partecipativi è stata respinta. I procedimenti riaperti su ordine del giudice non rientrano nel novero dei procedimenti ad iniziativa di parte, ai quali soli si applica la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Sul secondo motivo, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato, citando Consiglio di Stato, sezione III, n. 8757 del 2024: in ragione della specialità della disciplina dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, il parere tardivo perde efficacia vincolante e obbliga il Comune a decidere in autonomia. Il parere è stato reso oltre il termine di quarantacinque giorni, sicché deve escludersi il silenzio assenso.

Il provvedimento impugnato è plurimotivato. Poiché le censure sull’incompatibilità paesaggistica sono infondate e un capo autonomo resta indenne, il Collegio, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, ha ritenuto di non dover esaminare le doglianze sull’altezza dell’edificio in zona A.

L’autorizzazione alla potatura di tredici alberi, rilasciata per eliminare un pericolo per la pubblica incolumità, non contraddice la perdurante esigenza di tutela della pineta. Il ricorso introduttivo è improcedibile, i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della società alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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