Esecuzione già avvenuta prima del ricorso: inammissibile l’ottemperanza del bonus docente (TAR Calabria n. 537 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda è inammissibile quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il titolo prima della notificazione del ricorso. L’esecuzione del comando giudiziale, ove tempestivamente documentata, preclude la pronuncia di inottemperanza, poiché difetta l’interesse a conseguire un risultato già ottenuto. Il ricorso resta invece ammissibile, e va accolto, per la parte del titolo rimasta ineseguita, quale la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria previsti dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. A fronte dell’accertato inadempimento sugli accessori, il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta docente per una annualità, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore non goduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
La ricorrente ha dedotto che il titolo era stato notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, allegando una nota interna dalla quale risultava l’avvenuto accredito del bonus in data 12 gennaio 2026, quindi prima della proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha sottoposto alle parti, con ordinanza ex art. 73 cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto quando l’esecuzione del titolo era già avvenuta. Solo la ricorrente ha depositato memoria, eccependo una parziale esecuzione e contestando il valore probatorio della nota ministeriale.
Quanto al bonus, il Tribunale ritiene che la nota prodotta in atti sia idonea a comprovare non solo l’an ma anche il quando dell’adempimento. La controversia si colloca in un contenzioso seriale, caratterizzato dalla produzione di documentazione ministeriale diretta agli uffici scolastici regionali, cui segue di norma una dettagliata comunicazione ai difensori e all’Avvocatura distrettuale, con gli estremi della sentenza eseguita e la data di accredito. Il Collegio richiama, in termini, TAR Reggio Calabria n. 428 del 29 maggio 2026.
Per le sentenze eseguite dopo il 7 novembre 2025, emesse dai Tribunali ordinari ricadenti nel territorio di competenza della Sezione, il Ministero ha provveduto massivamente all’accredito il 12 gennaio 2026, come nel caso in esame. La ricorrente non ha contestato tempestivamente l’esecuzione già documentata dall’amministrazione, limitandosi a una generica confutazione e alla presentazione di un’istanza di accesso non ulteriormente coltivata.
Poiché l’esecuzione del titolo, nella parte relativa al bonus, è intervenuta prima dell’instaurazione della lite, il ricorso è inammissibile in parte qua. Quanto agli accessori, invece, la nota non fornisce indicazioni neppure sull’an, né la difesa dell’amministrazione ha precisato alcunché in merito. Il ricorso va pertanto accolto limitatamente a interessi o rivalutazione, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione del termine di sessanta giorni per adempiere.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, e delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato, da rimborsare alla ricorrente con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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