Porto d’armi, revoca fondata su violazione della custodia e inaffidabilità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 113 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi, rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a esprimere un giudizio di affidabilità del soggetto anche in chiave prospettica. Ai fini della revoca ex art. 43 T.U.L.P.S., non è necessario l’accertamento di un concreto abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente che siano valorizzate situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, anche consistenti in fatti isolati, purché significativi. In questo quadro, la violazione degli obblighi di custodia e di trasporto delle armi integra di per sé un elemento idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità, e l’onere motivazionale dell’Amministrazione resta assolto quando siano rappresentati elementi tali da escludere che le sue valutazioni siano irrazionali o arbitrarie.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una licenza di porto d’armi per uso venatorio, rilasciatagli nel 2023. Nel novembre 2024, nel corso di un controllo sul territorio, i militari dell’Arma lo sorprendono a bordo del proprio fuoristrada, fermo su una piazzola di sosta in zona priva di illuminazione e abituale pascolo di fauna selvatica, con una carabina in condizioni di porto, al di fuori della custodia e con una cartuccia camerata, cartucce sparse sul sedile, cuffie di protezione e abbigliamento idoneo all’attività venatoria. Il Questore revoca la licenza, ravvisando l’inaffidabilità al buon uso delle armi.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 10 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 21 della legge n. 157/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione illogica e apodittica. Il Ministero dell’Interno si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del porto d’armi, che non è un diritto assoluto ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi. L’Amministrazione esercita una discrezionalità lata e il giudizio di affidabilità assume carattere prevalente rispetto all’interesse del privato, in ragione del primario rilievo della sicurezza e dell’incolumità delle persone.

Richiamando una recente pronuncia del Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2026, n. 1632, il TAR ricostruisce i canoni ermeneutici consolidati: la revoca può essere sorretta da valutazioni fondate su considerazioni probabilistiche ed elementi di mero fumus; non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi, potendo assumere rilievo fatti o episodi anche privi di rilievo penale e indipendenti dalla riconducibilità alla responsabilità dell’interessato. Viene richiamato anche l’orientamento secondo cui bastano fatti isolati, quando ritenuti particolarmente significativi.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che le valutazioni dell’Autorità di P.S. sfuggano a censure di logicità, proporzionalità e ragionevolezza. Le violazioni contestate attengono proprio agli obblighi in materia di armi e, quindi, possono fondare il giudizio di inaffidabilità ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S.. In particolare, il trasporto di un’arma non in custodia a bordo del veicolo integra la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. g), legge n. 157/1992, regola cautelare posta a tutela della pubblica incolumità, pacificamente ammessa dallo stesso ricorrente. Tale sola violazione è sufficiente a sostenere il giudizio di non affidabilità.

Assume rilievo dirimente, inoltre, l’annotazione di polizia giudiziaria della Stazione dei Carabinieri, atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c., che offre elementi indiziari univoci e convergenti verso la conclusione che il ricorrente fosse appostato per esercitare attività venatoria illecita. Entrambi i profili trovano adeguata valorizzazione nella motivazione del provvedimento, che risulta intellegibile e non illogica.

Il Collegio osserva, infine, che solo con la terza memoria, a distanza di mesi dai fatti, il ricorrente ha rappresentato di aver estratto l’arma per verificare la corrispondenza delle cartucce: circostanza in contrasto con la sua lunga esperienza venatoria, che avvalora ulteriormente il giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2700 c.c.

Tutte le 353 sentenze sull'art. 2700 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *