Parifica rendiconto regionale con riserva su SSR, perimetro sanitario e spesa personale (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 112 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parifica del rendiconto regionale, innestato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, è funzionale ad accertare la legittimità e la regolarità del risultato di amministrazione alla luce degli artt. 81, 97, 100 e 119 Cost. La parifica con riserva è ammissibile quando, allo stato degli atti, non è possibile riscontrare in chiave dicotomica la legittimità di una posta contabile e i suoi effetti sul saldo. Il parametro di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 impone l’accertamento e l’impegno automatico del finanziamento sanitario e la separata evidenza delle grandezze del perimetro sanitario, anche con riguardo alla movimentazione delle partite di giro. Le risorse del Fondo sanitario indistinto non possono finanziare spese estranee ai LEA, salvo i risparmi derivanti da gestioni virtuose. Il rinvio della questione di legittimità costituzionale di norme regionali è possibile solo se la relativa rilevanza sia accertata ai fini del saldo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo è investita del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2023, approvato con delibera di Giunta n. 285 del 24 aprile 2024. Nel precedente giudizio di parifica l’aggregato del SSR era stato parificato con riserva, per la non definitività delle poste portanti del sistema di bilancio sanitario. Lo schema di rendiconto 2023 viene approvato senza il preventivo bilancio GSA e consolidato SSR 2022, intervenuto solo in seguito.
Il Procuratore regionale ha chiesto la parifica del conto finanziario e del conto del patrimonio, con eccezione del capitolo relativo al finanziamento di ARPA per la quota destinata a finalità non sanitarie e della voce di spesa per l’incremento del 30 per cento del trattamento accessorio del personale di diretta collaborazione. Il Presidente della Regione ha chiesto la parifica integrale.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di parifica è ricostruito come riscontro di legittimità e regolarità del rendiconto, con accertamento che fa stato tra le parti. La Sezione ribadisce il collegamento funzionale tra legalità finanziaria del bilancio e tutela degli interessi della finanza pubblica allargata, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul bilancio come bene pubblico.
Quanto al perimetro sanitario, il Collegio rileva maggiori accertamenti e mancati impegni su alcune voci di entrata e di spesa, nonché impegni finanziati con avanzo, in difformità dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. Tali irregolarità, pur neutrali sul risultato di amministrazione disponibile, incidono sulla trasparente contabilizzazione del finanziamento del SSR. È confermato che la Regione non dispone di un’articolazione di capitoli idonea a garantire la separata evidenza di tutte le grandezze del perimetro sanitario, incluse le partite di giro.
Il Collegio censura l’utilizzo del Fondo sanitario indistinto per gli oneri dell’advisor del Piano di rientro e per il finanziamento di ARPA. Nel primo caso l’Ente dovrà vincolare le risorse funzionali a ristorare il capitolo di spesa e disimpegnare le somme a partire dal 2024. Nel secondo caso permangono dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 20, comma 1, lett. a), della l.r. n. 45/1998, ma la rilevanza non è accertabile, con riserva di verifica nel giudizio sul rendiconto 2024.
Sul fondo di accantonamento di 340 milioni e sul ripiano dei fondi di dotazione negativi, la Sezione prende atto delle dichiarazioni dell’Ente e dell’impegno ad abrogare la l.r. n. 28/2019, riservandosi ogni accertamento in sede di controllo sui bilanci 2023 e nel successivo giudizio di parifica. Analogamente, per le partite di giro irregolarmente utilizzate (ottimizzazione della liquidità, fondi UE, gestione stipendi, sospesi di tesoreria) è accertata la violazione dei principi contabili, con effetti da verificare sul saldo.
Infine, sul trattamento economico del personale di diretta collaborazione, la Sezione conferma i dubbi di illegittimità costituzionale delle norme regionali, per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica e per il vincolo di assenza di aggravi di spesa, ma non accerta la rilevanza nel 2023, rinviando al giudizio sul rendiconto 2024 anche l’eventuale attivazione del sindacato del giudice delle leggi.
Nota della Redazione
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