Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 127 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il referto annuale trasmesso dal sindaco costituisce lo strumento di tale verifica ed è adottato sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. In caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, la Sezione accerta le criticità, invita l’ente ad adottare le iniziative necessarie al loro superamento e resta ferma la possibilità di irrogare agli amministratori responsabili la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL. La natura collaborativa del controllo non esclude la sua effettività: il sistema dei controlli interni è presidio della sana gestione e dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente.

Il Fatto

Il Comune di Siderno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, mediante l’applicativo “Con.Te.”, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023. All’esito dell’analisi delle relazioni-questionario, il magistrato istruttore ha richiesto documentazione, chiarimenti e specifiche integrazioni a completamento di quanto rappresentato.

Le informazioni richieste sono state fornite dal Segretario generale dell’ente, con nota acquisita al protocollo. La Sezione ha quindi esaminato, per ciascuna tipologia di controllo, gli esiti dell’istruttoria e le integrazioni offerte dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento normativo della materia. L’art. 7, comma 7, legge n. 131/2003 colloca la verifica sul funzionamento dei controlli interni nell’ambito del controllo sulla gestione, nel rispetto della sua natura collaborativa, con riferimento degli esiti esclusivamente ai consigli degli enti controllati. L’art. 148, comma 1, TUEL attribuisce alle Sezioni regionali la verifica annuale dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Da tale impianto la Sezione desume che il sistema dei controlli interni non è un mero adempimento formale, ma uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni, funzionale alla sana gestione, all’attendibilità del reporting finanziario e alla coerenza degli indirizzi programmatici con i risultati attesi. Il mancato esercizio della funzione di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e sulla regolarità della gestione.

Passando all’esame delle singole tipologie, il Collegio rileva che la tecnica di campionamento adottata per il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta acritica. La fissazione di una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non costituisce criterio esaustivo, poiché non tiene conto dei fattori di rischio e delle aree maggiormente esposte. Il rinvio è all’art. 147-bis, comma 2, TUEL, che impone una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e secondo principi generali di revisione aziendale.

Quanto al controllo di gestione, il referto non è stato trasmesso alla Corte ai sensi dell’art. 198-bis TUEL, con la precisazione che lo stesso non è stato elaborato. Il Collegio prende atto degli sforzi compiuti e dei progressi riferiti dall’ente, e invita a proseguire nell’attività di implementazione per renderlo concretamente operativo. Sull’appendice PNRR, la Sezione raccomanda di adottare correttivi per la produzione dei report a supporto della funzione strategica e gestionale e per il monitoraggio del grado di conseguimento delle misure e del rispetto dei tempi programmati.

Con il dispositivo, la Sezione accerta la parziale adeguatezza delle varie tipologie di controlli interni nei termini di cui in motivazione, invita il Comune a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e la sua pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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