Recupero dell’indebito pensionistico: irripetibilità per buona fede del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 266 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla tabella F, il superamento del termine di cui all’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 non determina la decadenza dell’INPS dall’azione di recupero. Il termine opera quale criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei tempi tecnici necessari, restando rimesso al giudice di merito l’accertamento della ripetibilità. La verifica della tempestività non può essere rimessa alla data indicata nel provvedimento di recupero, dovendosi aver riguardo al momento della sua ricezione da parte del pensionato. Ove quest’ultimo abbia correttamente comunicato la propria situazione reddituale, l’errore nell’erogazione non gli è imputabile e le somme sono irripetibili per buona fede. L’omessa presentazione dell’istanza amministrativa rende inammissibile la domanda di irripetibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente, titolare dal 1999 di un trattamento pensionistico diretto erogato dall’INPS e, dall’1.11.2017, di una pensione ai superstiti, impugnava tre provvedimenti di recupero dell’indebito. Il primo, del 4.11.2019, ricevuto il 21.11.2019, riguardava € 4.860,03 per il periodo 1.11.2017-31.12.2017; il secondo, del 23.12.2020, ricevuto il 7.01.2021, € 18.363,06 per il 2018; il terzo, del 3.11.2021, ricevuto il 6.12.2021, € 17.388,78 per il 2019.

L’INPS contestava il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi propri con il trattamento di reversibilità, in ragione delle dichiarazioni modello 730 degli anni 2017, 2018 e 2019. La ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, deduceva la tardività dei recuperi, invocava la buona fede per aver dichiarato la situazione reddituale e contestava la quantificazione. L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti siano cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. L’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero, entro l’anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. L’art. 15 d.l. n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, disciplina lo scambio telematico dei dati reddituali.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 4/2008, il giudice ricorda che in materia va applicata la normativa di cui all’art. 9 legge n. 428/1985 e all’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, non l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. Il termine dell’art. 13 assume valore di criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei tempi tecnici; il suo decorso non consuma il potere di recupero, ma spetta al giudice di merito stabilire se l’indebito sia ripetibile.

Poiché il pensionato è tenuto a comunicare le variazioni reddituali e l’INPS a verificare annualmente la correttezza delle somme erogate, il superamento del termine non comporta decadenza. L’eccezione della ricorrente su questo punto è respinta. Resta ferma la possibilità di dichiarare l’irrepetibilità in presenza di buona fede.

La Corte esamina poi il profilo procedurale. Manca l’istanza amministrativa per la terza procedura, quella relativa alla comunicazione del 3.11.2021: la domanda di irripetibilità per € 17.388,78 è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 153 c.g.c. Nel merito, osserva che l’INPS ha rispettato la scadenza solo per la terza procedura, mentre il primo recupero è stato ricevuto oltre il termine del 31.12.2018 e il secondo è stato ricevuto il 7.01.2021, oltre il termine del 31.12.2019.

La verifica dei termini non può fondarsi sulla data formale indicata nel provvedimento, ma su un parametro certo, individuato nella data di ricezione da parte del destinatario, come affermato dalla Corte conti, Sez. III giurisdizionale centrale d’appello, sent. n. 533/2023. Tuttavia la tardività non incide sulla legittimità dei recuperi: occorre verificare la buona fede. Poiché la ricorrente ha correttamente comunicato la situazione patrimoniale tramite la dichiarazione dei redditi, l’errore di erogazione non le è imputabile. Gli importi di € 4.860,03 e € 18.363,06 sono dichiarati irripetibili, con restituzione delle somme trattenute e interessi legali, secondo la sentenza delle Sezioni Riunite n. 33/2017, decorrenti dalla domanda amministrativa o dalla data delle singole trattenute se successive. Il ricorso è parzialmente accolto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *