Parificazione del conto assente e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 36 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile costituisce condizione di procedibilità del giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e dall’art. 618 r.d. n. 827/1924; solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c., e il relatore deve verificarne l’esistenza prima dell’esame ai sensi dell’art. 145, comma 3, c.g.c. L’improcedibilità non è pronunziabile per qualsiasi irregolarità o nullità del conto, ma solo in caso di inesistenza giuridica o fattuale dello stesso, oppure di mancanza di una condizione di procedibilità. La declaratoria non esclude l’obbligo del contabile di presentare il conto per la parificazione né quello dell’amministrazione di depositarlo ex novo, restando percorribile la procedura di resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 17885 relativo alla gestione 2019 della cassa economale di un distretto sanitario, riferito a un agente contabile di un’azienda sanitaria provinciale. Con relazione di deferimento il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto, depositato privo della parificazione.
Una successiva relazione di rettifica ha precisato che, per mero errore materiale, nella prima relazione erano stati indicati un agente contabile e una gestione diversi da quelli cui il conto si riferiva. Fissata l’udienza, la convenuta non si è costituita nonostante il deposito di un’istanza di accesso agli atti con procura. La questione arriva così alla decisione sulla sola condizione di procedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra irregolarità del conto e mancanza dei presupposti processuali. L’improcedibilità può essere dichiarata in due soli casi: quando il conto è giuridicamente o fattualmente inesistente, perché privo dei requisiti minimi di forma e sostanza, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati; oppure quando manca una condizione di procedibilità, come appunto la parificazione.
La Corte qualifica la parificazione come presupposto processuale imprescindibile. La sua necessità si fonda su tre disposizioni convergenti: l’art. 139, comma 2, c.g.c. e l’art. 618 r.d. n. 827/1924, che la impongono prima del deposito; l’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c., che ricollega al deposito del conto parificato la costituzione in giudizio dell’agente; l’art. 145, comma 3, c.g.c., che assegna al relatore il compito di verificarla preliminarmente. Il Collegio richiama sul punto il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Quanto agli enti locali, la Sezione ammette che il giudizio possa ritenersi procedibile anche in assenza di un formale atto di parifica, quando il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dall’organo consiliare o di giunta, atti ritenuti equipollenti. Il fondamento è duplice: il responsabile finanziario è anche responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, legge n. 241/1990, e il suo visto presuppone la verifica di conformità delle scritture.
Nel caso concreto, il conto è stato trasmesso alla Corte debitamente sottoscritto dal responsabile di struttura e dal cassiere, ma privo della parificazione o di un equipollente visto di regolarità. Da qui la declaratoria di improcedibilità. La Corte precisa che il difetto di regolamentazione interna dell’amministrazione non esime dall’applicazione diretta dei principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.
La pronuncia ribadisce infine i principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sull’art. 103 Cost. La declaratoria in rito non libera il contabile dall’obbligo di presentare il conto per la parificazione, né l’amministrazione dal deposito ex novo; resta percorribile la procedura di resa di conto ex art. 141 c.g.c., con rimessione degli atti alla Procura regionale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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