Conto di gestione mista improcedibile per beni soggetti a vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 56 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’esame della gestione dell’agente contabile ha ad oggetto i soli beni che, per loro natura, sono soggetti a operazioni di carico e scarico. I beni immobili e, in genere, i beni non suscettibili di tali operazioni rientrano nel mero debito di vigilanza e non nel debito di custodia. Ne consegue che il conto che espone una gestione mista, comprendendo beni di diversa natura, non si conforma alla struttura tipica del giudizio di conto ed è improcedibile, con restituzione degli atti al magistrato istruttore per la valutazione del nuovo conto eventualmente depositato dall’agente contabile.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’agente contabile, consegnatario di una Camera di commercio, relativamente a un periodo di gestione coincidente con l’ultimo tratto precedente l’accorpamento dell’ente con quello di un’altra provincia. La fattispecie rientra tra quelle soggette a giudizio di conto.
Il conto risultava formalmente corretto e regolarmente parificato, ma aveva ad oggetto beni di diversa natura, sia mobili sia immobili. Il deferente ha rilevato che non tutti i beni presenti in elenco sono soggetti al debito di custodia, essendo alcuni riconducibili a un mero debito di vigilanza, e ha richiamato a titolo esemplificativo alcuni impianti, qualificati come immobili per la loro stretta connessione funzionale con il suolo. Ha quindi chiesto la improcedibilità del conto, con giurisprudenza conforme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la prospettazione del Magistrato istruttore. È pacifica la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza: solo il primo implica un obbligo di carico e scarico dei beni affidati, con la conseguente responsabilità contabile per la loro conservazione.
L’esame della gestione resa dall’agente contabile deve pertanto avere ad oggetto esclusivamente i beni che, per loro natura, sono soggetti a operazioni di carico e scarico. Tale tipologia di operazioni non può riguardare i beni immobili ricompresi nel conto in questione, come gli impianti indicati dal deferente, legati al suolo da una connessione funzionale stabile.
Da qui la conseguenza sostanziale: è impossibile procedere all’esame del conto così come deferito, perché esso dà rappresentanza di una gestione mista, che non si conforma alla struttura tipica del giudizio di conto. Il conto, in altre parole, non è idoneo a fondare la delibazione richiesta, perché il suo oggetto non è omogeneo rispetto al perimetro dei beni assoggettabili a responsabilità per custodia.
Nel corso del giudizio l’agente contabile ha depositato, insieme alla memoria di costituzione, un nuovo inventario parificato, che espone i soli beni soggetti a debito di custodia. Il Collegio non ne compie la valutazione nel merito, ma ne rimette l’esame al magistrato istruttore per le determinazioni consequenziali. Il conto viene quindi dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti.
Nulla è disposto per le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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