Conto giudiziale senza gestione: regolarità e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 225 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da un agente contabile che espone una gestione pari a zero, per non avere ricevuto mandati diretti né assegnazione di somme da impiegare, non presenta irregolarità formali né sostanziali e deve essere dichiarato regolare con discarico dell’agente. L’art. 146, comma 1, c.g.c. impone al Magistrato istruttore, in caso di accertata regolarità, di proporre il discarico, e tale conclusione prevale sull’eventuale richiesta di apertura del giudizio per la verifica della regolarità. L’assenza di gestione esclude di per sé profili di danno erariale, non essendovi somme affidate all’agente contabile da rendicontare.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione economale di un presidio ospedaliero, reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2018. Il conto è pervenuto alla Segreteria della Sezione, compilato d’ufficio dall’Azienda sanitaria provinciale in ottemperanza a un decreto del Giudice monocratico, a seguito di un giudizio per resa di conto definito con decreto.
Il conto, previa parificazione d’ufficio, espone risultanze di spesa pari a zero, poiché all’agente contabile non sono stati assegnati mandati diretti né somme da impiegare per le spese economali. Il Magistrato istruttore, pur rappresentando la regolarità formale e sostanziale del conto, ha sottoposto la questione al Collegio per la verifica in analogia con gli esercizi precedenti, analogamente a quanto già avvenuto per conti del medesimo agente relativi ad annualità anteriori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto una apparente contraddittorietà nella richiesta del Magistrato istruttore, che da un lato sollecita l’apertura del giudizio per sottoporre il conto al vaglio della Sezione e dall’altro rappresenta un conto regolare dal punto di vista formale e sostanziale. Quest’ultima ipotesi è espressamente contemplata dall’art. 146, comma 1, c.g.c., secondo cui, per l’accertata regolarità, il Magistrato istruttore propone il discarico.
La Corte fonda la propria decisione sulle risultanze dell’attività istruttoria e sulle indicazioni della relazione conclusiva. Il conto giudiziale non presenta alcuna irregolarità formale, essendo stato parificato d’ufficio, pur esponendo una gestione pari a zero. La mancanza di gestione deriva dall’assenza di somme assegnate all’agente contabile, circostanza che esclude qualsiasi movimentazione di denaro pubblico.
Il Collegio sottolinea come l’assenza di gestione rappresenti il presupposto decisivo della pronuncia. Poiché all’agente contabile non sono stati attribuiti mandati diretti né risorse da impiegare, il rendiconto non può che esposizionare un saldo nullo, privo di profili di danno erariale. In tale situazione la verifica del giudice contabile si esaurisce nell’accertamento della regolarità formale del documento.
Ne consegue che la richiesta di apertura del giudizio, motivata dall’analogia con i conti delle annualità precedenti, non giustifica un esito diverso da quello imposto dalla norma. La Corte, applicando l’art. 146, comma 1, c.g.c., dichiara la regolarità del conto e dispone il discarico dell’agente contabile, con pronuncia nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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