Parificazione del rendiconto regionale e verifica delle misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 111 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, disciplinato dagli artt. 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934, non si limita all’accertamento della conformità del documento contabile agli aggregati per la verifica degli equilibri di bilancio. Esso si estende alla verifica della gestione amministrativa dell’Ente, mediante la relazione allegata alla decisione, nella quale la Corte formula osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e propone le misure di correzione necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio e a migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. La Sezione di controllo è pertanto chiamata a verificare il seguito dato dall’Amministrazione alle osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione, in contraddittorio con l’Amministrazione stessa.

Il Fatto

Con la decisione n. 147/2024/PARI, depositata il 6 dicembre 2024, la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023, ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Umbria n. 9/1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 12/2024. Contestualmente ha approvato la relazione con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

La Sezione ha quindi avviato il primo esame delle attività e misure consequenziali adottate dall’Amministrazione regionale, in contraddittorio con la stessa, dapprima con la deliberazione n. 23/2025/PARI del 3 marzo 2025 e successivamente, con riguardo al trasporto pubblico regionale e locale, con la deliberazione n. 104/2025/PARI del 15 maggio 2025. Con l’ordinanza n. 19 del 30 aprile 2025 il Presidente della Sezione ha convocato l’adunanza pubblica per il 20 maggio 2025, al fine di esaminare le misure consequenziali relative al Servizio sanitario regionale, alle partecipazioni regionali e agli aggiornamenti sugli aspetti già trattati nelle precedenti adunanze.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della funzione del giudizio di parificazione. La finalità primigenia della resa del conto è l’accertamento della conformità del documento agli aggregati contabili per la verifica degli equilibri di bilancio, anche dinamici, così da individuare le risorse disponibili di manovra. Su tale aspetto interviene poi il controllo politico dell’Assemblea legislativa, rispetto al quale l’attività di parificazione della Corte si pone in funzione di ausiliarietà.

Su un piano di complementarità, il giudizio di parificazione è anche occasione di verifica della gestione amministrativa dell’Ente. Alla decisione è allegata una relazione nella quale la Corte formula osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma ritenuti necessari, in particolare per assicurare l’equilibrio del bilancio e migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. Da ciò discende che la Corte è chiamata a verificare il seguito dato alle osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione.

Il procedimento si è svolto nei termini e nelle forme degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934, secondo i quali la Corte delibera sul rendiconto generale con le formalità della giurisdizione contenziosa, con l’intervento della Procura regionale e con pronuncia che interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della legge sul rendiconto, ai sensi degli artt. 38 e 43 del r.d. n. 1214/1934, dell’art. 149 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 38 della legge n. 196/2009.

Nel merito, i rappresentanti dell’Amministrazione hanno fornito informazioni e chiarimenti sulle misure e azioni intraprese, che risultano ancora in corso di attuazione, impegnandosi a inviare elementi di riscontro. La Sezione ha pertanto preso atto dell’esito dell’adunanza, riservandosi successivi accertamenti nell’ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2024, già avviate, anche in relazione all’ulteriore documentazione e alle informazioni che saranno fornite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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