Conto giudiziale azioni, depositario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 132 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubblica va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, o il delegato. Ne deriva che il conto giudiziale reso da soggetto privo di tale qualifica è improcedibile, per difetto di legittimazione del rendente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto di un conto giudiziale per l’esercizio 2022, relativo a titoli azionari di una società partecipata da un ente locale. Il conto è stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando un possibile difetto di legittimazione del rendente. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sul rilievo che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e quindi non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione di procedibilità del giudizio di conto, incentrata sull’individuazione del soggetto tenuto alla resa del rendiconto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile richiamata ha precisato che il consegnatario dei titoli non è colui che ne ha la disponibilità materiale, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica ed esercita i poteri dell’azionista.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

La Corte sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva un contenuto rafforzato del conto, che deve includere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio estende il principio anche ai titoli cc.dd. dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per i quali permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata — soggetto privo della qualifica di consegnatario — il giudizio è dichiarato improcedibile. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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