Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sull’adeguamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 185 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo. Ai fini della regolazione delle spese non rileva la formale dichiarazione di entrambe le parti, ma la condotta processuale tenuta dall’ente previdenziale: la riliquidazione eseguita soltanto dopo la notifica del ricorso integra soccombenza virtuale e giustifica la condanna dell’Istituto alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore che ha anticipato onorari e diritti.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria, collocato a riposo il 1° luglio 2021, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto. Egli lamenta che il trattamento non sia stato adeguato all’aumento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal D.P.R. n. 57/2022.

Dopo la diffida del 30.1.2025, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dichiara di avere trasmesso all’INPS i dati stipendiali il 23.4.2024, mentre l’Istituto si limita a preannunciare verifiche senza alcun seguito. Il ricorrente introduce quindi il giudizio il 5.6.2025 per ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Costituitosi in giudizio, l’INPS espone di avere provveduto con atto del 4.7.2025 a riliquidare la pensione e a corrispondere arretrati e interessi, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con memoria del 13.11.2025, conferma di avere ricevuto quanto dovuto con il cedolino di settembre 2025 e aderisce a tale declaratoria, insistendo però per la condanna dell’Istituto alle spese.

Il Giudice unico delle pensioni rileva che la pretesa è ormai pienamente soddisfatta e che il processo va quindi estinto per cessata materia del contendere. La decisione non si fonda sulla sola concorde richiesta delle parti, ma sull’accertamento oggettivo dell’intervenuta soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio.

Sul punto decisivo delle spese, la Corte ricostruisce la sequenza temporale: il DAP aveva trasmesso all’INPS i dati necessari al ricalcolo già il 23.4.2024, mentre l’Istituto ha eseguito la riliquidazione solo il 4.7.2025, dopo la notifica del ricorso avvenuta il 12.6.2025. Tale riliquidazione è dunque intervenuta in pendenza di giudizio e a seguito dell’iniziativa giudiziale della parte privata.

Da qui la condanna dell’INPS alle spese di lite. Il criterio applicato è quello della soccombenza virtuale: la parte che, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso risponde delle spese, pur essendo venuta meno la pronuncia di merito per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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